Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 176Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
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Secondo GE non è auspicabile affidare la gestione di dati personali sensibili a un mandatario privato, come si è peraltro riscontrato nell’ambito del referendum contro la LIdE.
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curafutura accoglie con favore il fatto che le applicazioni sanitarie possano comunicare con la CIP in modalità sia di lettura che di scrittura. L’associazione si aspetta che gli assicuratorimalattie siano coinvolti nell’attuazione tecnica e sottolinea l’importanza di sfruttare le sinergie laddove possibile.
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IVR ritiene che il Metadata Index (MDI) debba essere configurato in modo da consentire l’uso di sinonimi. Per ora la terminologia utilizzata abitualmente dai servizi di soccorso non è armonizzata a livello nazionale né si allinea a quella di SNOMED/CT. Per questo deve essere possibile definire dei sinonimi che possano essere assegnati in modo univoco ai termini corrispondenti su SNOMED/CT.
HUG osserva che molti ospedali implementano strumenti di pubblicazione automatica nella CIP. La pubblicazione è invisibile (nel 2023 addirittura sconosciuta) per molti medici dell’ospedale. Il rischio è che vengano pubblicati documenti sensibili anche se il professionista della salute non voleva che i genitori ne venissero a conoscenza. Anziché dispensare un professionista della salute dall’obbligo di mettere a disposizione nella CIP i documenti pertinenti, occorre garantire che i ragazzi di età superiore a 12 anni siano informati sull’esistenza della CIP e sul loro diritto di controllarne l’accesso. Secondo questo partecipante si dovrebbero prevedere eccezioni all’obbligo di pubblicare (p. es. psichiatria infantile).
A parere di DIDAS, con la digitalizzazione aumenta l’importanza della non discriminazione esplicita e della neutralità tecnologica della documentazione e registrazione di dati sanitari elettronici nonché della loro verificabilità. Non si possono rifiutare o discriminare le documentazioni sanitarie elettroniche la cui autenticità sia verificabile soltanto in ragione della loro forma elettronica, negandone di fatto l’efficacia giuridica, la validità o l’applicabilità. Il riconoscimento e la gestione di documentazioni sanitarie elettroniche implicano il rispetto del principio della neutralità tecnologica, vale a dire che le disposizioni e le valutazioni devono essere neutrali rispetto alla tecnologia utilizzata. Ciò significa in concreto che sono necessari standard aperti non solo per i dati sanitari, ma anche per la loro verifica.
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SUVA e MV sono dell’avviso che il termine «professionisti della salute» debba essere definito in modo più preciso. I medici delle assicurazioni sociali (come quelli della medicina assicurativa dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dell’assicurazione militare) non sono esplicitamente considerati professionisti della salute ai sensi dell’articolo 2 lettera b AP-LCIP. Secondo SUVA non è opportuno che il termine includa anche i professionisti incaricati di valutare l’idoneità al servizio militare, soprattutto nell’ambito del reclutamento. MV deplora che l’avamprogetto non disciplini il ruolo dei medici dell’esercito.
Come spiegato nel commento all’articolo 2 lettera b AP-LCIP, nella definizione di «professionisti della salute» potrebbero rientrare anche i medici della medicina assicurativa delle assicurazioni sociali, in particolare dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. SUVA e MV sono dell’avviso che l’esclusione esplicita dei medici della medicina assicurativa delle assicurazioni sociali sia indispensabile in quanto l’articolo 9 capoverso 1bis AP-LCIP prevede l’obbligo per i professionisti della salute di registrare nella CIP i dati rilevanti ai fini della cura, mentre l’articolo 59abis capoverso 2 prevede sanzioni in caso di violazione di tale obbligo. I due partecipanti concordano inoltre con quanto indicato nel rapporto esplicativo secondo cui i pazienti e le reclute devono attribuire l’accesso alla CIP ai professionisti incaricati di valutare l’idoneità al servizio militare e anche ai medici della medicina assicurativa delle assicurazioni sociali per permettere loro di consultare i dati sanitari. Imporre ai medici della medicina assicurativa delle assicurazioni sociali l’obbligo di registrare dati senza concedere loro il diritto d’accesso (accordato tuttavia in via facoltativa dai pazienti secondo l’art. 9 cpv. 1 AP-LCIP) quanto meno per i dati da loro registrati non è ammissibile dal punto di vista della protezione dei dati.