Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
3.2.2.10 Ulteriori aspetti
GDK e molti Cantoni ritengono che l’accesso all’HPD completa sia indispensabile o quanto meno importante per i Cantoni. ZH approva l’utilizzo del Metadata Index della Confederazione anche fuori dal contesto CIP.
UR rammenta che, in conformità alla guida pratica della Conferenza dei governi cantonali (CdC) del 19 giugno 2015, è stato stabilito con la Confederazione che, se l’attuazione del diritto federale rende necessaria una modifica del diritto cantonale, deve essere garantito un termine di entrata in vigore adeguato.
4 Pareri in merito alle singole disposizioni17
4.1 LCIP
4.1.1 Ingresso
visti gli articoli 95 capoverso 1, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale,
VD è favorevole all’aggiunta dell’articolo 117 capoverso 1 della Costituzione (Cost.) nell’ingresso, che sancisce la CIP come strumento dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. Vorrebbe tuttavia la garanzia che rimanga uno strumento volto a sostenere la politica di sanità pubblica e la relazione medica tra paziente e professionisti della salute e che venga mantenuta una rigorosa separazione tra CIP e assicurazione malattie.
L’articolo 117 capoverso 1 Cost. consente alla Confederazione di emanare prescrizioni nel settore dell’assicurazione malattie. Per VS e CARA, l’aggiunta è accettabile solo se la CIP resta uno strumento di sanità pubblica.
ZH critica la scelta di basare l’avamprogetto sulle competenze della Confederazione di legiferare in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni (art. 117 cpv. 1 Cost.). In questo modo, l’avamprogetto interferisce troppo nell’autonomia cantonale. Come del resto evidenziato nel rapporto esplicativo (pag. 67), il settore sanitario è fondamentalmente di competenza dei Cantoni. Il Cantone propone pertanto di mantenere solo gli articoli 95 e 122 Cost. e di adeguare il finanziamento e l’attribuzione dei compiti ai Cantoni come illustrato in dettaglio nel parere.
Secondo ACSI e FRC, il rimando all’articolo 117 capoverso 1 va completato con una precisazione (a livello di ordinanza) secondo cui la CIP è uno strumento di sanità pubblica. Il rimando all’assicurazione malattie è giustificato unicamente dal fatto che a livello federale non esiste una legge in materia di sanità.
Secondo H+, l’aggiunta dell’articolo 117 capoverso 1 Cost. nell’ingresso ha senso se si considera l’attuazione molto eterogenea da parte dei Cantoni e l’insufficiente disponibilità dei privati a investire. Come risulta dal rapporto esplicativo (pag. 12), il Consiglio federale ha respinto la variante che prevedeva il cofinanziamento della CIP attraverso contributi ai premi degli assicurati. Questo è positivo, tanto più che l’AOMS ha raggiunto i suoi limiti. Per questo e per altri ambiti (istruzione, misure a favore della qualità, protezione dei dati ecc.), H+ rifiuta categoricamente di far gravare sull’AOMS oneri supplementari per compiti estranei all’assicurazione in senso stretto.
Secondo IDS, l’inquadramento della CIP nell’AOMS è in contraddizione con la definizione iniziale riportata nel messaggio del Consiglio federale concernente la LCIP, secondo cui la cartella informatizzata del paziente non è uno strumento delle assicurazioni sociali (FF 2013 4559, in particolare pag. 4580). Il suo collegamento all’AOMS, pur giustificabile per questioni legate al finanziamento, è contrario all’idea di base della CIP, anche se l’articolo 9a prevede che gli
17 Nelle pagine seguenti i pareri dei partecipanti alla consultazione sono menzionati in ordine alfabetico e nel seguente ordine: i) Cantoni, ii) partiti rappresentati nell’Assemblea federale, iii) associazioni nazionali mantello, iv) comunità e comunità di riferimento e v) altre cerchie interessate. Fanno eccezione i pareri identici condivisi da più partecipanti. I capoversi citati di volta in volta valgono solo per i partecipanti in questione.