Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

Lettera a:

Secondo CLPh e Sphf, tutti i dati dovrebbero essere memorizzati in modo decentralizzato per il tramite di comunità e comunità di riferimento, come previsto dalla legge attuale. Le due associazioni propongono pertanto di stralciare «centralizzato».

Lettera b:

curafutura sostiene che tra i professionisti della salute autorizzati ad accedere alla CIP dovrebbero figurare, analogamente ai medici militari, anche i medici di fiducia. Questo permetterebbe di ottenere effetti di sinergia e una riduzione del carico amministrativo (scambio di documenti tramite la CIP).

Lettera a:

Secondo GdS, i dati registrati dai pazienti senza un nesso diretto con esami medici (mHealth ecc.) possono anche assumere un significato medico una volta correlati con altri dati (p. es. mobilità e inquinamento atmosferico ecc.). Poiché non è possibile prevedere in che misura i dati assumeranno rilevanza medica, è opportuno estendere il campo di applicazione in modo da rendere possibile l’inclusione di applicazioni note e di applicazioni che verranno sviluppate in futuro. La nuova formulazione «dati medici e amministrativi del paziente registrati in modo centralizzato» potrebbe essere interpretata come una restrizione rispetto alla formulazione originale. Pertanto, la lettera a andrebbe modificata come segue: «conto elettronico di dati sanitari: cartella virtuale contenente dati medici, dati riguardanti la salute e dati amministrativi del paziente registrati in modo decentralizzato e centralizzato».

Lettere d ed e:

Poiché numerosi attori e autorità hanno messo in discussione l’organizzazione incaricata della gestione operativa (comunità di riferimento) e visti gli sforzi profusi per raggruppare le comunità in un unico gestore, GdS sostiene la necessità di una formulazione più aperta. Auspica inoltre una distinzione tra gestione tecnica, gestione organizzativa e governance e propone le seguenti formulazioni:

«gestore tecnico: organizzazione che assicura la gestione tecnica della CIP (conto dati sanitari);

gestore organizzativo: organizzazione che assicura la gestione organizzativa (p. es. utilizzazione secondaria dei dati, accesso ecc.);

governance: organizzazione che assicura la vigilanza sui gestori tecnici e organizzativi».

Lettera b:

Anche IDS chiede di stralciare l’aggiunta «[...] nonché persone responsabili dell’apprezzamento dell’idoneità al servizio militare secondo la legge militare del 3 febbraio 1995». La scelta di includere le persone incaricate di valutare l’idoneità al servizio militare nella definizione di «professionisti della salute» ai sensi della LCIP è contraria alla legislazione federale (legge sulle professioni mediche [LPMed], legge federale sulle professioni psicologiche [LPPsi] e legge federale sulle professioni sanitarie [LPSan]). Non si tratta infatti di persone che intervengono in una relazione terapeutica con le reclute, bensì di membri dell’esercito che, in veste di autorità, sono chiamati a esaminare l’idoneità al servizio militare dal punto di vista medico per poi prendere una decisione amministrativa in merito. Dare loro la possibilità di accedere alla CIP è incompatibile con lo scopo di una cartella informatizzata del paziente, che deve iscriversi esclusivamente in una relazione terapeutica tra paziente e professionista della salute. La finalità dell’accesso sarebbe quindi del tutto contraria alla ratio della LCIP. Anche se il rapporto esplicativo afferma a pagina 37 che le reclute devono dare il proprio consenso all’accesso alla CIP, secondo IDS vi è il rischio non trascurabile che il personale militare e/o le persone responsabili della valutazione dell’idoneità al servizio possano, consapevolmente o inconsapevolmente, esplicitamente o implicitamente, esercitare pressioni sulle reclute per ottenere il consenso all'accesso alla CIP.