Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
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certificazione). È tuttora richiesta una prestazione propria da parte delle comunità o delle comunità di riferimento poiché i costi per l’adeguamento dei processi organizzativi e per le attività di informazione e comunicazione per un nuovo modulo software non sono coperti dalla Confederazione.
Il sostegno della Confederazione ai sensi del capoverso 2 viene fornito sotto forma di aiuti finanziari. Secondo il capoverso 3, le relative domande devono essere presentate all’UFSP.
Conformemente al capoverso 4 l’UFSP concede gli aiuti finanziari richiesti mediante decisione.
Art. 19b Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari
In caso di inadempienza totale (cpv. 1) o parziale (cpv. 2), la Confederazione può ridurre gli aiuti finanziari concessi in base all’articolo 19a capoverso 2, non versarli oppure esigerne la restituzione da parte del beneficiario, incluso un interesse annuo del 5 per cento.
Art. 19c Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità
La Confederazione può esigere la restituzione degli aiuti finanziari se questi sono stati concessi a torto in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti (cpv. 1). L’eccezione è rappresentata dalla fiducia, meritevole di tutela, del beneficiario nella decisione di concessione dell’aiuto finanziario (cpv. 2). Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell’utilizzare questi mezzi vengono violate le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici e se il beneficiario è sottoposto a tali prescrizioni (cpv. 3). Secondo il capoverso 4, la Confederazione esige la restituzione delle prestazioni già erogate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, viene inoltre riscosso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. Ai sensi del capoverso 5, è fatto salvo l’articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197434 sul diritto penale amministrativo.
Sezione 6a: Compiti e competenze dei Cantoni
La revisione della LCIP mira a stabilire una chiara ripartizione dei compiti e delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. I compiti della Confederazione sono elencati nella sezione 6, quelli dei Cantoni nella nuova sezione 6a.
Art. 19d Costituzione e finanziamento
L’introduzione del modello opt-out va di pari passo con l’obbligo per i Cantoni di aprire una CIP per tutti gli abitanti del loro territorio (v. commenti all’art. 3a). Ogni Cantone deve quindi garantire che almeno una comunità di riferimento offra la CIP ai propri domiciliati. I Cantoni sono liberi di definire le modalità per adempiere tale obbligo. Può entrare in linea di conto, in particolare, la conclusione di accordi tra
34 RS 313.0