Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
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− gestione del registro delle opposizioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera c;
− gestione della banca dati per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d;
− informazione di cui all’articolo 15;
− coordinamento di cui all’articolo 16.
Negli ambiti menzionati può essere opportuno e conveniente affidare singoli compiti di esecuzione a organizzazioni o persone esterne che vantano conoscenze tecniche specifiche. Qualora, a seconda della tipologia del compito delegato, dovesse rivelarsi opportuna una certificazione del terzo incaricato secondo l’articolo 13 nLPD (che entrerà in vigore il 1° settembre 2023), la Confederazione può prevederla nell’ambito della delega dei compiti. Tra i compiti menzionati figurano anche l’informazione, il coordinamento e la valutazione. In ogni caso, la vigilanza sui compiti delegati a terzi spetta alla Confederazione. La Confederazione concede un indennizzo nella misura in cui l’attività fornita da terzi non può essere finanziata da emolumenti.
Il capoverso 1bisprevede che se il Consiglio federale delega un compito a terzi, deve definire gli strumenti di vigilanza necessari mediante ordinanza (lett. a) come pure i requisiti relativi alla protezione dei dati che i terzi devono soddisfare (lett. b).
Nel capoverso 2, la menzione dei portali d’accesso è stata stralciata (v. commenti all’art. 1 cpv. 4).
Secondo il capoverso 2bis, per la delega di compiti l’UFSP conclude con l’incaricato un mandato di prestazioni che definisce le prestazioni da fornire e disciplina le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità nonché l’eventuale riscossione di emolumenti (lett. a─c).
Art. 19a Sostegno da parte della Confederazione
Secondo il capoverso 1, la Confederazione può sviluppare moduli software e metterli gratuitamente a disposizione delle comunità e delle comunità di riferimento (v. art. 14a). Ciò permette di sgravarle dai relativi costi consentendo nel contempo ai pazienti e ai professionisti della salute di beneficiare di un accesso tendenzialmente più veloce alle funzionalità estese della CIP. Tuttavia, le comunità e le comunità di riferimento non sono obbligate ad adottare gli ulteriori sviluppi o le componenti software messi a disposizione dalla Confederazione. Possono soddisfare le esigenze disciplinate dalla legge e dall’ordinanza che valgono come condizioni di certificazione (v. art. 12 LCIP) anche con sviluppi o componenti software propri. In linea di principio, la Confederazione renderà disponibili i moduli software in codice sorgente aperto e con una clausola di esclusione di responsabilità.
Il capoverso 2 prevede che la Confederazione possa concedere aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari per i costi di implementazione di ulteriori sviluppi di cui all’articolo 14a. Per ogni ulteriore sviluppo pianificato dalla Confederazione viene effettuata o commissionata una stima dei costi, che verrà consolidata con le comunità e le comunità di riferimento. A tal fine, la Confederazione stabilisce un importo forfettario uguale per le comunità e le comunità di riferimento che copre tutti i costi sostenuti in quest’ambito (costi di sviluppo, di implementazione, di personale e di