Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine

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Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale stabilisce nel diritto esecutivo i requisiti che le componenti centrali devono soddisfare, le condizioni per la loro gestione e i diritti d’accesso necessari.

Il capoverso 3 stabilisce la competenza del Consiglio federale a determinare, mediante il diritto esecutivo, quali set di dati vengono memorizzati nella banca dati centralizzata.

Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di autorizzare i Cantoni e terzi ad accedere ai servizi di ricerca di dati. Può prevedere un accesso in lettura, ma anche in scrittura. Per esempio, il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni ad accedere all’HPD per permettere loro di verificare il rispetto dell’obbligo posto ai fornitori di prestazioni che operano sul loro territorio di affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento.

Art. 14a Ulteriori sviluppi

L’articolo 14a giustifica il compito della Confederazione di garantire l’ulteriore sviluppo della CIP. Sono considerate ulteriori sviluppi ai sensi dell’articolo le funzionalità nuove o migliorate della CIP che le comunità e le comunità di riferimento devono implementare per conformarsi ai (futuri) adeguamenti delle condizioni di certificazione (art. 12 LCIP). La Confederazione definisce autonomamente gli elementi dell’ulteriore sviluppo della CIP sulla base dei benefici attesi per la popolazione e i professionisti della salute. Può sviluppare componenti, in particolare moduli software, e metterle a disposizione delle comunità e delle comunità di riferimento a titolo gratuito (v. art. 19a cpv. 1). Può inoltre concedere un sostegno finanziario per i costi necessari alla loro implementazione (art. 19a cpv. 2).

Art. 18

Nel capoverso 1 viene unicamente introdotto l’acronimo «DFI», che sta per Dipartimento federale dell’interno, in modo da poterlo utilizzare nelle disposizioni successive.

Art. 19 Delega di compiti

Il presente articolo crea, in conformità con la legge del 21 marzo 199733 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), la base giuridica necessaria per l’eventuale esternalizzazione di compiti di esecuzione. In deroga all’organizzazione ordinaria delle autorità, la delega di compiti necessita di un’autorizzazione speciale da parte del legislatore.

Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può delegare a terzi l’adempimento di tutti i compiti di cui alla sezione 6. Si tratta dei seguenti compiti, per lo più tecnici:

− gestione dei servizi di ricerca di dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a;

− gestione del punto di contatto nazionale di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b;

33 RS 172.010