Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
48«%ASFF_YYYY_ID»
(singoli) Cantoni e una comunità di riferimento. I Cantoni devono assicurarsi che siano create per tempo le necessarie basi giuridiche a livello cantonale.
Per garantire una responsabilità condivisa tra Confederazione e Cantoni per il finanziamento della CIP, i Cantoni sono competenti per il finanziamento dei costi operativi delle comunità di riferimento. Il cofinanziamento da parte della Confederazione e dei Cantoni non rimette in discussione i modelli di esercizio – peraltro eterogenei – delle comunità di riferimento e non sostiene strutture inefficienti. I costi operativi delle comunità e delle comunità di riferimento comprendono tutti i costi non coperti dagli aiuti finanziari versati dalla Confederazione per l’ulteriore sviluppo della CIP (p. es. costi per la gestione della piattaforma CIP, costi per il personale e l’esercizio, costi per la certificazione dei processi organizzativi e tecnici già esistenti, costi per l’emissione e la gestione degli strumenti d’identificazione; v. commenti all’art. 19a cpv. 2).
I Cantoni sono liberi di scegliere la comunità di riferimento incaricata di aprire la CIP per le persone che non hanno espresso la loro opposizione. Tuttavia, ogni Cantone è tenuto a effettuare i preparativi necessari a tal fine, in particolare a concludere un accordo con una o più comunità di riferimento di sua scelta (cpv. 2). I Cantoni possono esternalizzare in parte o integralmente i loro compiti (p. es. a una comunità di riferimento) nel rispetto dei principi generali e delle regole applicabili in materia sul loro territorio.
Art. 19e Obbligo di affiliazione di altri professionisti della salute
Dato che la LCIP poggia sull’articolo 117 capoverso 1 Cost., le competenze della Confederazione sono solo parziali. Pertanto, la Confederazione può obbligare ad affiliarsi a una comunità o comunità di riferimento solo i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal. I Cantoni, a cui compete l’assistenza sanitaria, hanno poteri più ampi. L’articolo li autorizza esplicitamente a obbligare altri professionisti della salute ad affiliarsi a una comunità o comunità di riferimento. Tale obbligo è in linea sia con gli obiettivi della LCIP che con quelli della LAMal e rientra quindi anche nell’interesse dei pazienti.
Sezione 6b: Ricerca e garanzia della qualità
Art. 19f Domanda
I dati della CIP devono poter esser messi a disposizione per scopi di ricerca e di garanzia della qualità (cpv. 1). A tal fine, la Confederazione può comunicare a terzi che ne fanno domanda i dati contenuti nella banca dati centralizzata per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti (art. 14 cpv. 1 lett. d). I dati sono comunicati in forma anonimizzata (v. art. 19f cpv. 1).
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale disciplina le modalità della domanda nel diritto esecutivo.
Il capoverso 3 prevede la possibilità per il Consiglio federale di fissare condizioni e ulteriori requisiti per proteggere la personalità delle persone interessate.
Il capoverso 4 stabilisce che possono essere riscossi emolumenti per la messa a disposizione dei dati a scopi di ricerca o di garanzia della qualità se i risultati della ricerca