Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
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Sezione 4: Compiti e offerte delle comunità e delle comunità di riferimento
Art. 10
Per effetto della riformulazione dell’articolo 3 in seguito all’introduzione del modello opt-out, il capoverso 1 lettera a deve essere modificato togliendo il riferimento corrispondente. La lettera b non viene modificata.
Il capoverso 2 lettera a della legge vigente è stato stralciato in quanto la pertinente disposizione è ora contenuta negli articoli 3b capoverso 3 e 9c capoverso 2.
Per effetto dello stralcio, il capoverso 2 è stato riformulato. Le lettere a─f enumerano i compiti che le comunità di riferimento devono eseguire nell’interesse dei pazienti. Secondo la lettera a, i pazienti devono poter accedere ai propri dati nella CIP. A tal fine, hanno bisogno di uno strumento d’identificazione per il portale d’accesso. Nella lettera b si è proceduto a un adeguamento di natura puramente linguistica: l’avverbio «personalmente» è stato stralciato. I pazienti devono poter gestire i diritti d’accesso dei professionisti della salute alla loro CIP (lett. c). L’attivazione di nuove opzioni di accesso (p. es. per le applicazioni sanitarie e gli assicuratori-malattie) richiede la concessione dei relativi diritti d’accesso. I pazienti potranno quindi autorizzare l’accesso ad applicazioni digitali, assicuratori-malattie o ricercatori (lett. d─f).
Il capoverso 3 obbliga le comunità e le comunità di riferimento a conservare i verbali di accesso per dieci anni. Non vengono apportate modifiche rispetto al diritto vigente.
Il capoverso 4 conferisce alle comunità di riferimento la competenza di emettere strumenti d’identificazione propri nel caso in cui non vogliano attingere a quelli di un emittente certificato o all’identità elettronica della Confederazione secondo la futura LIdE (v. commenti agli art. 7 e 11).
Art. 11 Obbligo di certificazione
Dopo l’entrata in vigore della LCIP ci si è resi conto che non c’era bisogno di prevedere portali d’accesso esterni, ossia portali indipendenti da una comunità o da una comunità di riferimento. Pertanto, la lettera b viene stralciata (v. commenti all’art. 1).
Nell’attuale sistema gli strumenti d’identificazione elettronica per l’accesso alla CIP sono emessi da organismi appositamente certificati (IdP). In futuro, anche le comunità di riferimento dovranno poter emettere strumenti di questo tipo con lo stesso livello di sicurezza (v. art. 7). Poiché le comunità di riferimento sono già menzionate alla lettera a, quest’attività non rientra nella lettera c. Occorre inoltre tenere conto del fatto che per la CIP verrà utilizzata anche la futura Id-e emessa dalla Confederazione. La Confederazione, in qualità di futuro emittente dell’Id-e, non dovrebbe essere soggetta all’obbligo di certificazione, ragion per cui la lettera c dell’articolo è stata adeguata.
Art. 13 Procedura di certificazione
Al capoverso 2, il termine «portali d’accesso» è stato stralciato (v. anche i commenti all’art. 1).