Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine

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della presente legge i Cantoni dispongono di tre mesi per informare le persone domiciliate sul loro territorio che soddisfano le altre condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 e per fissare il termine di opposizione di 90 giorni.

Il capoverso 2 incarica i Cantoni di provvedere all’apertura immediata della CIP qualora non vengano sollevate opposizioni entro 90 giorni. Poiché si prevede che dopo l’entrata in vigore della presente legge dovranno essere aperte numerose cartelle informatizzate e considerato il dispendio amministrativo necessario, viene concesso un periodo transitorio di sei mesi per completare il processo di apertura (automatica) per tutte le persone interessate.

Con questa disposizione i Cantoni saranno tenuti ad aprire una CIP entro un anno dall’entrata in vigore del progetto per tutte le persone interessate dal modello opt-out.

Cifra III

Secondo il capoverso 1, la presente modifica di legge sottostà a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica e del pertinente diritto esecutivo (cpv. 2).

5.2 Legge federale del 20 dicembre 194636 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 50a Comunicazione di dati

Il capoverso 1 lettera bquatercrea una base giuridica esplicita in virtù della quale l’UCC può comunicare i dati necessari per la CIP alle comunità e alle comunità di riferimento. Il capoverso 1 recepisce il principio vigente secondo cui i dati possono essere comunicati ai fini dell’assegnazione o della verifica del numero AVS o del numero d’identificazione del paziente. Secondo il capoverso 2, i dati possono essere comunicati anche al fine di verificare se una determinata persona possiede già una CIP, in modo da evitare che per una stessa persona vengano aperte più cartelle. Infine, ai sensi del capoverso 3, l’UCC può anche comunicare i dati automaticamente (broadcast), cioè senza una richiesta specifica, in particolare per notificare alle comunità e alle comunità di riferimento l’apertura di nuove CIP e la modifica dei dati personali37. La trasmissione di dati al momento dell’apertura di una CIP permette di segnalare alle comunità e alle comunità di riferimento come pure alle strutture sanitarie loro affiliate l’apertura di una nuova CIP e consente l’inserimento diretto della documentazione medica già disponibile. Anche la trasmissione di modifiche (p. es. cambiamento di cognome o annullamento della CIP) serve a garantire l’esattezza dei dati e risponde al principio di minimizzazione dei dati evitando alle comunità e alle comunità di riferimento di rivolgere richieste singole presso l’UCC per verificare eventuali modifiche.

36 RS 831.10

37 Naef, Hanspeter / Stingelin, Martin (2022): Mutationsmeldungen UPI an Dritte (Broadcast), eCH-0212. Zürich: Verein eCH (edit). Consultabile all’indirizzo: www.ech.ch > eCH-Standards > Kernaufgaben mit Voraussetzungscharakter > Einwohner (stato: 23.02.2023).