Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine

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essere per forza attuati su scala nazionale, ma devono comunque essere sufficientemente estesi, ossia interessare il territorio di uno o più Cantoni. È inoltre ovvio che siano limitati nel tempo, vista la situazione giuridica particolare che garantisce una deroga alla legge per un periodo determinato. I limiti temporali e territoriali saranno fissati dal DFI in un’ordinanza tenendo comunque conto delle specificità di ciascun progetto.

Il capoverso 4 precisa che il DFI disciplina le deroghe alla legge nonché i nuovi diritti e i nuovi obblighi a livello di ordinanza. L’emanazione di un’ordinanza risulta dal principio di legalità e garantisce la certezza del diritto e la parità di trattamento. La forma dell’ordinanza si impone per i singoli progetti pilota in quanto è materialmente molto difficile, se non impossibile, raggiungere singolarmente tutte le persone interessate dal progetto, sia nella fase di esercizio del diritto di essere sentiti che al momento della notifica dell’autorizzazione del progetto.

Il capoverso 5 stabilisce che la partecipazione ai progetti pilota è volontaria.

Il capoverso 6 disciplina le competenze al Consiglio federale, che stabilirà nell’OCIP gli elementi fondamentali, come i presupposti e le condizioni formali che i progetti pilota devono soddisfare in generale. Il Consiglio federale garantirà inoltre che i diritti fondamentali sanciti nella LCIP continuino a essere rispettati. Gli attori che chiedono l’autorizzazione per un progetto pilota dovranno in primo luogo redigere un dossier completo che rispetti le disposizioni generali previste dall’OCIP. Per essere autorizzato, un progetto dovrà distinguersi dalle misure vigenti e rispettare i principi di legge inderogabili. Dovrà inoltre soddisfare alcune condizioni formali, tra cui la designazione del progetto, la descrizione delle misure previste, la determinazione della durata e dell’area geografica, gli attori coinvolti o interessati, la presentazione di un piano di valutazione e indicazioni sul rapporto finale. Di regola, le eventuali spese sono a carico del richiedente. I progetti possono essere presentati da uno o più Cantoni oppure da istituzioni e organizzazioni interessate dalla CIP. Descrivono l’impatto prevedibile sugli attori interessati e sui pazienti e devono essere reversibili. Per reversibilità si intende che, se alla fine del progetto non verrà emanata una base giuridica ordinaria, verrà ripristinata la situazione giuridica vigente prima dell’attuazione del progetto, indipendentemente dalle disposizioni applicabili durante la sua realizzazione.

Il capoverso 7 conferisce al Consiglio federale la possibilità di portare avanti, anche dopo la valutazione, i progetti pilota efficaci. Non vi è infatti alcun motivo di interrompere un progetto valido in attesa di poter recepire le misure corrispondenti nella regolamentazione definitiva. Per evitare il perdurare di una situazione priva di legittimità democratica, le disposizioni in questione saranno abrogate un anno dopo la loro proroga, a meno che nel frattempo il Consiglio federale non abbia sottoposto all’Assemblea federale un disegno di regolamentazione definitiva. Inoltre, la proroga cessa di avere effetto se l’Assemblea federale respinge il disegno o se la regolamentazione definitiva entra in vigore. Ciò garantisce che i progetti pilota validi possano essere portati avanti fino all’emanazione di una base giuridica ordinaria.

Art. 26a Disposizione transitoria della modifica del…

Per l’attuazione del processo di apertura automatica di una CIP, l’articolo 26a stabilisce un periodo transitorio per i Cantoni. Secondo il capoverso 1, dall’entrata in vigore