Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
56«%ASFF_YYYY_ID»
applicare processi già comprovati per la preparazione dei dati e per le autorizzazioni di accesso ai dati.
– I dati strutturati della CIP devono poter esser resi disponibili per scopi di ri-
cerca e di garanzia della qualità. A tal fine, la Confederazione può divulgare, su richiesta, i dati contenuti nella banca dati centralizzata per i dati strutturati (cfr. spiegazioni qui di seguito sulla banca dati centralizzata). I processi per la trasmissione dei dati medici a scopo di ricerca sono retti dalla normativa vigente, in particolare sulle disposizioni della LRUm e della nLPD. I lavori svolti nell’ambito del presente avamprogetto si inseriscono nel progetto del DFI finalizzato alla messa a punto di un data room destinato alla ricerca nel settore sanitario che, in base alla decisione del Consiglio federale del 4 maggio 2022, dovrà creare i presupposti per un utilizzo dei dati efficiente, conforme al diritto (sulla protezione dei dati) e sicuro. In tal senso, i dati contenuti nell’area riservata della CIP dovranno essere trasmessi al destinatario attraverso un’interfaccia sicura. Entro la fine del 2024, nell’ambito del progetto del DFI verrà tra l’altro formulata una proposta riguardante la gestione del consenso in vista di trovare una forma adeguata di espressione del consenso degli interessati al riutilizzo dei propri dati. L’attuazione dei presupposti, prevista nel quadro del programma «DigiSanté», permetterà di adeguare la CIP agli sviluppi futuri. Poiché insorgeranno solo al momento del collegamento con la soluzione nazionale, i costi non possono ancora essere quantificati.
– La creazione e la gestione della banca dati centralizzata comporteranno un
aumento dei costi e del carico di lavoro per la Confederazione, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione delle condizioni quadro per la sicurezza e la protezione dei dati o anche la definizione di un sistema di diritti di accesso e la sua attuazione operativa.
– Per quanto concerne l’autorizzazione di applicazioni sanitarie digitali e la re-
golamentazione dell’accesso in scrittura da parte degli assicuratori-malattie, è prevedibile che l’applicazione effettiva generi un carico di lavoro supplementare per la Confederazione a livello di implementazione, soprattutto in riferimento alla sicurezza e alla protezione dei dati e al sistema di diritti di accesso.
– A partire dal 2025, la Confederazione dovrà sostenere spese importanti per
l’introduzione dell’Id-e statale che non vengono esposte in dettaglio in questa sede. L’introduzione dell’Id-e sarà infatti oggetto di un progetto a sé stante di competenza dell’Ufficio federale di giustizia e della Cancelleria federale. L’uso dell’Id-e per l’apertura e l’utilizzazione della CIP richiede tuttavia adeguamenti tecnici per il collegamento alle piattaforme CIP, i cui costi devono essere assunti dalle comunità e dalle comunità di riferimento come parte integrante dei costi di esercizio.
- Andranno definite le modalità di attribuzione degli aiuti finanziari per il fi-
nanziamento di progetti promossi dalle comunità e dalle comunità di riferimento per l’ulteriore sviluppo della CIP. A tal fine, sarà necessario elaborare un’ordinanza sugli aiuti finanziari che disciplinerà gli importi degli aiuti, la gestione dei contratti e le modalità, incluso il monitoraggio dei versamenti.