Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
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Art. 59abisCartella informatizzata del paziente
I fornitori di prestazioni che possono esercitare a carico dell’AOMS sono elencati all’articolo 35 capoverso 2 LAMal. Il capoverso 1 obbliga tutti i fornitori di prestazioni di cui al suddetto articolo ad affiliarsi a una comunità o comunità di riferimento certificata di cui all’articolo 11 lettera a LCIP: medici, farmacisti, chiropratici, levatrici, persone dispensanti cure su prescrizione o indicazione medica (p. es. fisioterapisti, ergoterapisti, infermieri, logopedisti, dietisti) e le organizzazioni che le occupano. L’articolo si applica altresì ai laboratori, ai centri di consegna di mezzi ed apparecchi diagnostici e terapeutici, agli ospedali, alle case per partorienti, alle case di cura, agli stabilimenti termali, alle imprese di trasporto e di salvataggio e agli istituti che dispensano cure ambulatoriali prestate da medici. Mancando le competenze costituzionali, la Confederazione non può obbligare i professionisti della salute che non sono fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal ad affiliarsi a una comunità o comunità di riferimento. Tuttavia, questi professionisti possono affiliarsi su base volontaria a una comunità o comunità di riferimento certificata. Inoltre, i Cantoni hanno la possibilità di estendere l’obbligo ai professionisti della salute titolari di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale (v. art. 19e). L’affiliazione a una comunità o comunità di riferimento implica l’obbligo di caricare nella CIP tutti i dati rilevanti ai fini della cura (art. 2 e 9 cpv. 1bis).
Il capoverso 2 contiene un elenco di sanzioni nel caso in cui un fornitore di prestazioni violi l’obbligo di affiliazione a una comunità o comunità di riferimento oppure l’obbligo di caricare nella CIP dati rilevanti per la cura (art. 9 cpv. 1bis). Le sanzioni variano dall’ammonizione alla multa fino al ritiro definitivo dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS, quest’ultima intesa come ultima ratio. La multa comminata ai trasgressori ammonta al massimo a 250 000 franchi. Spetterà alle autorità penali cantonali competenti infliggere una multa proporzionata, tenendo conto dei criteri generali di commisurazione della pena e, di rimando, della capacità economica. La multa inflitta a un ospedale cantonale, per esempio, sarà più alta rispetto a quella inflitta a un fisioterapista che esercita a titolo indipendente.
Il capoverso 3 prevede che le autorità di vigilanza cantonali non possono utilizzare a loro piacimento il ricavo delle multe, che verrà impiegato dal Consiglio federale per misure a favore della qualità previste dalla LAMal. La disposizione è simile a quella dell’articolo 59 capoverso 4 LAMal e stabilisce che le risorse finanziarie provenienti dalle multe e dalle sanzioni inflitte dai tribunali arbitrali cantonali per inosservanza delle misure di cui agli articoli 58a e 58h LAMal siano impiegate dal Consiglio federale a sostegno della qualità. L’articolo 77j dell’ordinanza del 27 giugno 199539 sull’assicurazione malattie precisa ulteriormente la disposizione, prevedendo che il tribunale arbitrale cantonale versi all’UFSP i mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni al 1° gennaio dell’anno successivo. Il Consiglio federale disciplinerà l’impiego dei mezzi finanziari di cui al capoverso 3 in una regolamentazione specifica.
Secondo il capoverso 4, per verificare l’osservanza dell’obbligo di affiliazione a una comunità o a una comunità di riferimento, le autorità cantonali responsabili dell’esecuzione possono accedere ai servizi di ricerca di dati di cui