Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine

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caso nella sua impostazione attuale, anche se dovrà essere ancora più orientata agli obiettivi di qualità e di economicità (assistenza sanitaria di alto livello qualitativo al minor costo possibile).

Pertanto, l’articolo 117 capoverso 1 Cost. giustifica la competenza della Confederazione di disciplinare in modo completo, tra l’altro, le competenze e i compiti della Confederazione e dei Cantoni in relazione alla gestione dell’infrastruttura tecnica, all’ulteriore sviluppo della CIP e al suo finanziamento.

Per il resto, la presente revisione si basa, come in precedenza, sugli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 Cost., che attribuiscono alla Confederazione ampie competenze legislative in materia di diritto civile e di attività economica privata.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha assunto alcun impegno internazionale in questo settore. Tuttavia, in sede di elaborazione dell’avamprogetto si è cercato di assicurare in linea di massima l’interoperabilità internazionale. L’avamprogetto tiene conto delle attuali direttive e raccomandazioni internazionali in materia (p. es. dell’UE) che sono state prese in considerazione a titolo orientativo (v. n. 3).

7.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. L’emanazione della presente modifica di legge soddisfa tale requisito. Le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuovi compiti ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Questo vale per l’articolo 19a capoverso 2 del presente avamprogetto (base per i contributi federali per la copertura dei costi legati all’implementazione di ulteriori sviluppi realizzati dalla Confederazione). Per contro, dato che l’indennità per il previsto trasferimento di compiti nell’ambito delle nuove componenti centrali (art. 14 i.c.d. con l’art. 19) non supererà la soglia di 2 milioni di franchi all’anno, queste disposizioni non sono subordinate al freno alle spese.