Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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4.2 Legge sui disabili
Art. 1 cpv. 2
L’articolo 1 capoverso 2 è modificato per includervi, per quanto possibile, gli ambiti più importanti per le persone con disabilità disciplinati dal diritto vigente. La nuova for- mulazione tiene inoltre conto delle priorità della politica in favore delle persone con di- sabilità condotta dalla Confederazione negli ultimi anni e dell’indirizzo definito il 10 marzo 2023 dal Consiglio federale per la presente revisione.
Art. 2 cpv. 1 e 6
Una delle finalità principali della LDis in occasione della sua elaborazione era stata quella di definire alcuni concetti inerenti alla disabilità. L’accento della presente revi- sione è posto sull’esplicitazione del divieto degli svantaggi e della discriminazione ba- sati sulla disabilità.
Nel capoverso 1 è modificata la definizione di persona con disabilità per armonizzarla con quella della CDPD. Come nella CDPD, il divieto di discriminazione di cui all’arti- colo 8 capoverso 2 e i provvedimenti per eliminare gli svantaggi di cui all’articolo 8 ca- poverso 4 della Costituzione federale (Cost.) si basano su una concezione ampia della disabilità. La definizione della CDPD, ripresa anche in leggi cantonali recenti, esprime in modo più preciso l’interazione tra le condizioni personali della persona con disabilità e gli ostacoli presenti nel suo ambiente, senza tuttavia comportare modifiche di fondo rispetto alla definizione prevista dal diritto vigente. L’espressione «defi- cienza» è sostituita con «menomazione». Sono aggiunte le espressioni «menoma- zione sensoriale» e «menomazione intellettuale», in quanto distinte dalla menoma- zione, rispettivamente, fisica e psichica. Inoltre, considerata l’importanza che riveste la partecipazione nell’esercizio dei diritti, il fatto di essere impossibilitati a partecipare effettivamente e pienamente alla società su base di uguaglianza con gli altri è costitu- tivo della disabilità.
Ispirato alla nozione fornita dalla direttiva 2000/78/CE, il concetto di «accomodamenti ragionevoli» è definito al capoverso 6 come le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati per soddisfare le esigenze di una persona con disabilità in una determi- nata situazione e ridurre o eliminare così gli svantaggi che subisce. Gli accomoda- menti comprendono sia i provvedimenti che incombono ai datori di lavoro nel quadro dei rapporti di lavoro con i loro impiegati sia i provvedimenti che favoriscono l’accesso alle prestazioni e la loro fruizione.
Per «accomodamenti ragionevoli» s’intendono i provvedimenti che, in un caso speci- fico, sono suscettibili di impedire, eliminare o ridurre gli svantaggi subiti da un dipen- dente e che non rappresentano un onere irragionevole o iniquo per il datore di lavoro. In altre parole, possono essere richiesti adattamenti appropriati, il cui rifiuto avrebbe effetti paragonabili a quelli di una discriminazione, tenendo conto del vantaggio che ne traggono i beneficiari e dell’onere che ne incombe alle parti tenute ad adottarli. La CDPD assimila in effetti il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole a una di- scriminazione ai sensi dell’articolo 5 CDPD.