Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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4.1 Considerazioni generali
Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità raccomanda alla Svizzera di «eliminare dal suo quadro legale e politico a livello federale, cantonale e comunale ogni espressione sminuente riferita alle persone con disabilità e sostituirla con una terminologia che rispetti la dignità delle persone con disabilità»36. È in parti- colare sulla base di questa raccomandazione che l’Amministrazione federale si sforza di adottare un linguaggio non discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità. Nel suo rapporto in adempimento del postulato 20.3002 «Modernizzare la lingua nella legge sull’assicurazione contro l’invalidità» della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), il Consiglio federale ha riconosciuto la fondatezza delle critiche mosse a determinati termini ritenuti sminuenti e obsoleti dalle persone direttamente interessate. Ha lasciato intravvedere la possibilità di esa- minare in modo approfondito una serie di espressioni in vista della loro eventuale so- stituzione, quando saranno trattate materialmente le disposizioni che le contengono nel quadro di future revisioni della legge federale del 19 giugno 195937 sull’assicura- zione per l’invalidità (LAI). Tra queste espressioni rientrano, oltre a «invalidità»,
«grande invalidità» e «infermità» o «infermità congenita», anche l’aggettivo sostanti- vato «disabili» (in tedesco «Behinderte»)38.
L’espressione «disabili» compare anche nella LDis. Poiché è un termine chiave, è stata colta l’occasione della presente revisione per sostituirlo con «persone con disa- bilità» (in tedesco «Menschen mit Behinderungen»). Questa sostituzione non pone alcun problema concreto: le parole sono usate come sinonimi nel linguaggio quoti- diano, il campo lessicale è lo stesso e sono facilmente comprensibili. Il cambiamento non comporta alcuna conseguenza sostanziale.
Gli adeguamenti terminologici si applicano a tutti i gruppi di destinatari interessati, per cui l’espressione «donne disabili» (in tedesco «behinderte Frauen»; art. 5 cpv. 1) è sostituita con «donne con disabilità» (in tedesco «Frauen mit Behinderungen») e «fanciulli e adolescenti disabili» (in tedesco «behinderte Kinder und Jugendliche»;
art. 20) con «fanciulli e adolescenti con disabilità» (in tedesco «Kinder und Jugendli- che mit Behinderungen»).
Nella versione francese del presente avamrprogetto, il titolo breve è modificato in «loi sur l’égalité des personnes handicapées». È in effetti più adeguato usare «personnes handicapées» che «handicapés». Inoltre «sur l’égalité pour» è più che altro una for- mulazione politica e non può più essere considerata adeguata all’oggetto di un atto legislativo. Questa modifica non comporta alcuna conseguenza sostanziale.
Un cambiamento analogo è operato anche nella versione italiana dove il titolo lungo «legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili» è sostituito con «legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti delle persone con di- sabilità» e il titolo corto «legge federale sui disabili» con «legge federale sulle persone con disabilità».
36 Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, 13 aprile 2022, CRPD/C/CHE/CO/1, raccomandazione 8 lett. b
37 RS 831.20
38 Sia rappresentanti degli «andicappati» all’art. 65 LAI sia «disabili» all’art. 68sexies LAI sono termini critici (cfr. rapporto in adempimento del postulato 20 3002, pag. 10 e seg.)