Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Le basi legali per l’attuazione devono essere formulate in modo sufficientemente fles- sibile, affinché i vari accomodamenti (modifiche o adattamenti) possano essere ade- guati alle situazioni individuali concrete39. Se l’accomodamento richiesto è ingiustifi- cato o impone un onere sproporzionato, la rinuncia del datore di lavoro o dell’impresa ad adottarlo non costituisce una discriminazione.

Il capoverso rimanda da un lato agli articoli 6 capoverso 2 e 6a capoverso 2, in base ai quali un rifiuto ingiustificato di adottare un accomodamento ragionevole in determi- nate situazioni può costituire una discriminazione, dall’altro all’articolo 12a, che stabili- sce i criteri da prendere in considerazione per valutare la ragionevolezza dell’accomo- damento richiesto.

Art. 3 lett. g

La lettera g precisa che la LDis si applica a tutti i rapporti di lavoro, sia a quelli del set- tore privato secondo il CO sia a quelli secondo il diritto federale, cantonale o comu- nale sul personale. Per quanto attiene al settore privato, la LDis si applica anche se i rapporti di lavoro sono soggetti ad altre leggi, ad esempio la legge del 6 ottobre 198940 sul collocamento.

Art. 5 cpv. 1 e 1bis

La seconda frase del capoverso 1 è stata modificata per fare riferimento alla diversità delle forme di disabilità. La disabilità è una caratteristica compatibile con le pari op- portunità delle persone, come il genere, la razza o le caratteristiche protette dall’arti- colo 8 capoverso 2 Cost.; deve quindi essere riconosciuta in quanto tale. La presente modifica ha soprattutto lo scopo di evidenziare la diversità delle forme di disabilità. Ce ne sono infatti molte: come precisato all’articolo 2 capoverso 1 del presente avampro- getto, la disabilità è costituita sia da una o più menomazioni prevedibilmente persi- stenti sia da barriere di vario tipo (ambientali, architettoniche ecc.). Le principali me- nomazioni sono elencate all’articolo 2 capoverso 1 del presente avamprogetto: la me- nomazione può essere fisica, mentale, psichica, intellettuale o sensoriale. Alcune per- sone presentano più menomazioni. Alcune necessitano di assistenza nella vita quoti- diana, altre invece no. La disabilità psichica è la conseguenza di un disturbo psichico, mentre la disabilità intellettuale è legata a difficoltà di apprendimento e può includere disturbi cognitivi, quali la dislessia o la disprassia. L’obiettivo è di contemplare le di- verse esigenze delle persone con disabilità e, soprattutto, di identificare la diversità come componente essenziale della coesione sociale.

È mantenuta la menzione delle esigenze particolari delle donne con disabilità; il Con- siglio federale ribadisce la sua volontà di eliminare la doppia discriminazione di cui possono essere vittima le donne e la necessità di un approccio intersezionale alla di- scriminazione41.

Il nuovo capoverso 1bis esplicita l’obbligo di Confederazione e Cantoni di coinvolgere in maniera appropriata le persone con disabilità nell’elaborazione dei provvedimenti

39 CERA, R., in: Della Fina, Lentina/Cera, Rachele/Palmisano, Giuseppe (ed.), The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, A Commentary, 2017, Springer, art. 5, pag. 168

40 RS 823.11

41 Consiglio federale, Rapporto del 19 giugno 2020 in adempimento del postulato Roth Franziska 20.3886 «Violenza nei confronti delle persone con disabilità in Svizzera» del 16 giugno 2023, pag. 22 (in tedesco e francese)