Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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Il capoverso 2 rimanda all’articolo 11 e seguenti, in particolare all’articolo 12a capo- verso 1, che stabilisce i criteri da prendere in considerazione per valutare gli accomo- damenti che possono essere imposti al fornitore di prestazioni. I criteri sono illustrati nel commento all’articolo 12a.
Il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole in un caso concreto può costituire una discriminazione. Il rifiuto può però anche essere giustificato se l’accomodamento richiesto è sproporzionato o se collide con un interesse preponderante, quale la sicu- rezza pubblica. Può, ad esempio, essere considerato sproporzionato esigere da un ristorante che metta a disposizione il menu in Braille, quando ci sono alternative sem- plici e poco onerose, come un codice QR. Mentre è ragionevole esigere da un parco acquatico che le informazioni sulla sicurezza siano facili da leggere e da capire per tutti, sarebbe invece sproporzionato chiedere al personale di fornire le istruzioni ai clienti in lingua dei segni. Se i clienti devono fare la fila per accedere a una presta- zione, è ad esempio ragionevole che il fornitore preveda posti a sedere nella zona di attesa. Potrebbe per contro essere sproporzionato esigere che offra un sistema di prenotazione.
In caso di controversia, i criteri di proporzionalità devono essere scrupolosamente va- lutati caso per caso (v. commento all’art. 12a).
Sebbene gli accomodamenti possano comportare lievi adattamenti architettonici, i provvedimenti relativi all’edificio rimangono soggetti al diritto vigente sugli edifici e gli impianti. Il presente avamprogetto non impone quindi alcun obbligo architettonico ag- giuntivo alle imprese private.
Il nuovo capoverso 3 precisa l’obbligo previsto dal capoverso 2 per quanto riguarda le prestazioni digitali. Le direttive emanate finora dalla Confederazione si applicano an- che ai privati, non nel senso stretto di un obbligo di accessibilità, ma nel senso di un obbligo di adottare un accomodamento. Nei casi in cui sono già state emanate norme o standard che concretizzano che cosa s’intende per «accomodamento ragionevole» in una situazione concreta, è opportuno farvi riferimento. Fare riferimento a una norma o dichiararla vincolante porta a esigenze più elevate o a un’eliminazione più rapida degli svantaggi. Questa tendenza è già evidente nel settore delle prestazioni digitali.
Benché vi siano contemplate tutte le prestazioni digitali, come per il principio generale di cui al capoverso 1, la disposizione si applica soltanto ai fornitori di prestazioni che esercitano un’attività economica. Le principali prestazioni in questo ambito sono il commercio elettronico, gli automatici e i terminali e i terminali per il grande pubblico dotati di funzioni interattive. Il capoverso 3 rimanda alle norme informatiche interna- zionali, in particolare alle direttive sull’accessibilità delle pagine Internet, e, sussidia- riamente, alle norme nazionali, ossia alle norme governative vigenti, quale lo standard di accessibilità eCH-0059. Il capoverso 3 delega al Consiglio federale la facoltà di emanare le necessarie prescrizioni tecniche. I dettagli dovranno essere disciplinati nell’ordinanza. Sono previsti due ambiti per le prestazioni e i prodotti digitali: i contratti elettronici (acquisti online) e i servizi e i prodotti relativi alle tecnologie di informazione e comunicazione (prodotti TIC).