Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine

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previsto all’articolo 1 capoverso 2 LDis. La loro funzione è rimuovere ostacoli inutili o evitabili; questo non significa tuttavia che un datore di lavoro debba discostarsi da pretese o aspettative oggettive nei confronti di dipendenti con disabilità. Gli accomo- damenti ragionevoli sono concepiti per ridurre gli svantaggi in una situazione concreta entro i limiti del fattibile e ragionevole. Non richiedono che l’accessibilità o l’inclusività dell’ambiente di lavoro siano generalmente garantite, come richiesto dall’articolo 13 Cost. Si può partire dal presupposto che a lungo termine si affermeranno norme che faciliteranno l’attuazione degli obblighi legali, come è già oggi ampiamente il caso per i requisiti posti all’accessibilità elettronica.

Art. 8

L’articolo 8 precisa i diritti soggettivi che possono essere fatti valere in caso di discri- minazione ai sensi dell’articolo 6 (prestazioni di privati).

Il nuovo capoverso 3 permette a chi ritiene di essere vittima di una discriminazione ai sensi dell’articolo 6 di chiedere al giudice, a seconda del caso, di proibire una discri- minazione imminente (azione di prevenzione; lett. a), far cessare una discriminazione attuale (azione di cessazione; lett. b), accertare una discriminazione se continua a produrre effetti molesti (azione d’accertamento; lett. c) o chiedere un risarcimento dei danni o il versamento di un’indennità per torto morale (lett. d). L’azione di risarcimento consente alla vittima, se del caso, di chiedere cumulativamente la riparazione sia del danno che del torto morale.

Di norma si parte dal presupposto che la discriminazione sia «attuale», ossia che ab- bia un carattere chiaro e anticipabile. Ci sono però casi in cui la discriminazione non si è verificata, ma è comunque chiaro e prevedibile che un provvedimento avrà un im- patto discriminatorio.

Nel caso specifico della discriminazione causata dal rifiuto di adottare un accomoda- mento ragionevole (art. 8 cpv. 4 e 8a cpv. 4 AP-LDis) è tuttavia difficile anticiparne il carattere discriminatorio. Di norma, l’accomodamento è individuale e concreto ed è pertanto adottato in una situazione data che esige una modifica in nome della parità di trattamento. Il rifiuto di adottarlo deve essere verbalizzato e motivato affinché sia valido e possa eventualmente essere impugnato. Non è quindi immaginabile intentare un’azione per impedire un’eventuale discriminazione «imminente» derivante dal rifiuto di adottare un accomodamento. Di conseguenza, è possibile intentare un’azione per vietare la discriminazione quando questa è «imminente» (art. 8 cpv. 3 lett. a e 8a cpv. 1 lett. a AP-LDis), ma non se deriva dal rifiuto di adottare un accomodamento ra- gionevole (art. 8 cpv. 4 e 8a cpv. 4 AP-LDis).

La possibilità già prevista oggi di chiedere un risarcimento per discriminazione di fatto da parte di privati è mantenuta. È utile, ad esempio, nei casi di discriminazione cosid- detta «ostile», quando un accomodamento ragionevole non consente più di riparare il danno subito (ad es. se a una persona è rifiutato l’accesso a una prestazione soltanto perché è disabile). In questo caso, l’unico rimedio è la riparazione del torto morale (non c’è altro modo per «ristabilire» la parità di trattamento).

Il nuovo capoverso 4 precisa che è possibile fare cessare o eliminare una discrimina- zione adottando accomodamenti ragionevoli.