Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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Art. 8a (nuovo) Diritti soggettivi in materia di rapporti di lavoro
L’articolo 8a definisce quali diritti soggettivi possono essere fatti valere in caso di di- scriminazione ai sensi dell’articolo 6a (rapporti di lavoro). Alle controversie concer- nenti rapporti di lavoro di diritto privato si applica il CO. Il personale dello Stato è as- sunto con un contratto di diritto pubblico. I rapporti di lavoro tra la Confederazione e i suoi dipendenti sono retti dalla legge del 24 marzo 200044 sul personale federale; a livello cantonale e comunale si applicano le corrispondenti leggi sul personale. In caso di controversie concernenti rapporti di lavoro il diritto pubblico, la procedura va- ria a seconda dell’autorità competente, che differisce da Cantone a Cantone.
Il capoverso 1 disciplina i diritti soggettivi in caso di discriminazione ai sensi dell’arti- colo 6a capoverso 1. La disposizione prevede gli stessi diritti soggettivi derivanti dalla tutela dei diritti della personalità o dall’articolo 5 capoverso 1 LPar. È possibile chie- dere al giudice o all’autorità amministrativa di proibire una discriminazione imminente (azione di prevenzione; lett. a), far cessare una discriminazione attuale (azione di cessazione; lett. b), accertare una discriminazione se continua a produrre effetti mole- sti (azione di accertamento; lett. c) o chiedere un risarcimento dei danni o il versa- mento di un’indennità per torto morale (lett. d). L’azione di risarcimento consente alla vittima, se del caso, di chiedere cumulativamente la riparazione sia del danno che del torto morale.
Il capoverso 2 prevede che in caso di discriminazione nella costituzione o risoluzione di un rapporto di lavoro può essere preteso soltanto un risarcimento. Un disciplina- mento analogo è contemplato dall’articolo 5 capoverso 2 LPar. Non vi è alcun obbligo di costituire un rapporto di lavoro o di annullare una risoluzione già avvenuta. L’inden- nità deve essere stabilita tenendo conto di tutte le circostanze (art. 11 cpv. 2). Non viene definito un importo massimo, in particolare per evitare che limiti indirettamente gli oneri per un accomodamento ragionevole.
Il capoverso 3 precisa che in caso di disdetta abusiva del rapporto di lavoro rimane applicabile l’importo massimo previsto dall’articolo 336a CO.
Il capoverso 4 prevede, in caso di rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole, la possibilità far cessare o eliminare una discriminazione accertata chiedendo al giu- dice o all’autorità amministrativa di disporre i provvedimenti necessari e ragionevol- mente esigibili, in conformità ai diritti di cui al capoverso 1.
Se la prosecuzione del rapporto di lavoro risulta difficile o impossibile a causa del ri- fiuto di adottare un accomodamento ragionevole, può essere richiesto che al datore di lavoro sia ingiunto il versamento di un’indennità al posto dell’adozione degli accomo- damenti ragionevoli. Come per di casi di rifiuto di assunzione o di disdetta abusivi,
l’indennità deve essere stabilita tenendo conto di tutte le circostanze.
Art. 9 cpv. 1, 2, 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a
Le modifiche proposte sono volte a tenere conto delle norme generali del Codice di procedura civile (CPC)45 e dell’estensione prevista dal presente avamprogetto della facoltà di azione delle organizzazioni a tutte le pretese di diritto privato per permettere
44 RS 172.220.1
45 RS 272