Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine

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loro di far valere pretese di risarcimento dei danni e di concludere transazioni giudi- ziarie collettive46.

Il capoverso 1 adegua la formulazione e le condizioni a quelle previste dall’articolo 89 CPC. Le organizzazioni potranno di norma far valere tutti i diritti previsti dalla LDis ri- vista.

Il capoverso 2 è rivisto in modo da corrispondere alla formulazione del capoverso 1. Questo non comporta alcuna modifica sostanziale, poiché il Consiglio federale conti- nuerà ad avere il compito di designare le associazioni e le altre organizzazioni che hanno la facoltà di agire.

Il capoverso 3 lettera a non disciplina la possibilità delle organizzazioni di far valere le pretese di risarcimento davanti alle istanze della giurisdizione civile. L’azione di risar- cimento è oggetto del progetto di revisione in corso del CPC e sarà possibile alle con- dizioni previste dalle norme generali del CPC, se entreranno in vigore. Data la com- plessità delle questioni che si pongono, non è giustificato prevedere nel quadro speci- fico della LDis un’azione di risarcimento per le organizzazioni. È per contro legittimo accordare alle organizzazioni la facoltà di agire per promuovere azioni e far valere le altre pretese, visto che sono simili a quelle previste dall’articolo 89 CPC.

Art. 9a (nuovo) Procedure riguardanti i rapporti di lavoro

In analogia alla LPar, l’articolo 9a disciplina la procedura in caso di rifiuto discrimina- torio di assunzione o di disdetta discriminatoria.

Il capoverso 1 conferisce a chi, candidato a un posto di lavoro, pretende di non es- sere stato preso in considerazione per motivi discriminatori il diritto a una motivazione scritta della mancata assunzione. Questo diritto vige per i rapporti di lavoro sia di di- ritto privato che di diritto pubblico.

Il capoverso 2 stabilisce che il diritto all’indennità decade se l’azione non è proposta entro tre mesi dal momento in cui il datore di lavoro ha comunicato il rifiuto di assun- zione. In caso di controversia, il giudice o l’autorità amministrativa esamineranno an- che se il rifiuto di assunzione è motivato da considerazioni economiche sproporzio- nate da parte del datore di lavoro, quale l’anticipazione dell’obbligo di adottare acco- modamenti ragionevoli in considerazione della situazione personale del candidato.

Il capoverso 3 stabilisce che in caso di disdetta discriminatoria di un rapporto di lavoro si applica l’articolo 336b CO. Questa disposizione stabilisce che il diritto all’indennità può essere fatto valere soltanto se viene fatta opposizione per scritto il più tardi alla scadenza del termine di disdetta. Se l’opposizione è valida e le parti non si accordano per la continuazione del rapporto di lavoro, il destinatario della disdetta può far valere il diritto all’indennità. Il diritto decade se non è fatto valere mediante azione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

46 Cfr. messaggio del 10 dicembre 2021 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva), FF 2021 3048, e i dibattiti parlamentari: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210082 (oggetto 21.082)