Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine

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Art. 12a (nuovo) Accomodamenti ragionevoli

Il nuovo articolo 12a stabilisce i criteri da prendere in considerazione per valutare la proporzionalità degli accomodamenti ragionevoli. Il suo scopo è garantire una certa sicurezza giuridica elencando i criteri non cumulativi da prendere in considerazione in caso di controversia.

Il capoverso 1 stabilisce i criteri di valutazione della proporzionalità in caso di rifiuto di adottare accomodamenti ragionevoli nel quadro dell’accesso a prestazioni e il capo- verso 2 quelli nel quadro dei rapporti di lavoro. I due casi si differenziano perché se- guono due procedure distinte. Per entrambi devono tuttavia essere presi in considera- zione gli stessi tre criteri:

− le dimensioni e le possibilità finanziarie dell’impresa: è in effetti più semplice esigere accomodamenti da un grande distributore che da una piccola o media impresa, quale un negozio o un parrucchiere di quartiere. L’attenzione sarà po- sta in particolare sulle conseguenze per la redditività dell’impresa. Nel caso delle prestazioni occorre fare inoltre una distinzione in base al numero di per- sone che vi ricorrono: più grande sarà il numero di persone interessate e mag- giore sarà la necessità di adottare accomodamenti ragionevoli per l’accesso o la fruizione (cpv. 1 lett. b). Dopo essere state esaminate, le dimensioni minime dell’impresa non sono state prese in considerazione come criterio supplemen- tare rilevante, poiché molti adattamenti sono facilmente realizzabili anche dalle piccole imprese. Il primo criterio preso in considerazione garantisce sia l’ado- zione di provvedimenti appropriati sia la loro sostenibilità per le imprese;

− le soluzioni alternative atte impedire, ridurre o eliminare lo svantaggio: il giu- dice o l’autorità amministrativa terranno inoltre conto delle soluzioni alternative, per riprendere l’espressione usata nell’articolo 12 capoverso 3 vigente, propo- ste dall’impresa e rispondenti all’accomodamento richiesto;

− il pregiudizio ai diritti e alle libertà di terzi: quest’ultimo criterio include i diritti dei consumatori, la libertà economica e i diritti connessi, ma anche i diritti dei lavo- ratori per quanto riguarda l’accomodamento sia di una prestazione sia dell’am- biente di lavoro (i diritti degli altri lavoratori).

In entrambi i capoversi, l’espressione avverbiale «in particolare» consente all’autorità interpretativa di prevedere la ponderazione di altri interessi prevalenti in una situa- zione concreta.

Sezione 3a (nuova) Lingue dei segni

La nuova sezione 3a fornisce un quadro appropriato al riconoscimento delle lingue dei segni svizzere in adempimento della mozione 22.3373 e sottolinea l’importanza della sua attuazione. In questo modo s’intende tenere conto della richiesta sia della CSEC-N sia della comunità delle persone sorde di emanare una legge a sé stante sulle lingue dei segni.

Art. 12b (nuovo) Lingue dei segni svizzere riconosciute

L’oggetto del presente articolo è il riconoscimento delle tre lingue dei segni svizzere, come richiesto dalla mozione 22.3373 della CSEC-N. Le tre lingue dei segni svizzere sono la Deutschschweizer Gebärdensprache, la Langue des signes française e la