Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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Art. 9b (nuovo) Alleviamento dell’onere della prova
L’articolo 9b prevende, anch’esso in analogia alla LPar, un alleviamento dell’onere della prova poiché i lavoratori vittima di discriminazione non dispongono di norma delle informazioni necessarie per poter provare la discriminazione.
Nella LPar questa norma è giustificata «dalla necessità di correggere la disparità di fatto risultante dalla concentrazione dei mezzi di prova nelle mani del datore di la- voro»47. L’obbligo della verosimiglianza permette di evitare che l’imposizione
dell’onere della prova al solo datore di lavoro finisca per essere un incentivo a intra- prendere azioni imprudenti; la persona che ritiene di essere stata lesa deve fornire gli indizi che rendano verosimile la discriminazione. In queste circostanze, può trattarsi di un certificato medico che attesti la disabilità o di una prova che la richiesta di adottare un accomodamento è stata formulata in modo sufficientemente chiaro.
L’alleviamento dell’onere della prova è previsto anche per i diritti di cui all’articolo 8 del presente avamprogetto. Senza questo alleviamento, la persona che si ritiene lesa dovrebbe dimostrare la ragionevolezza di un accomodamento, il che presuppone una conoscenza molto dettagliata della situazione del fornitore di prestazioni, in partico- lare delle sue possibilità finanziarie.
Art. 10 cpv. 1
Il capoverso 1 è rivisto per correggere il rimando e per estendere la gratuità della pro- cedura ai nuovi diritti soggettivi di cui all’articolo 8a.
Art. 11 cpv. 2
La LDis conferisce diritti soggettivi in materia di accesso a edifici e prestazioni. In virtù del principio di proporzionalità, questi diritti sono riconosciuti soltanto se l’interesse concreto delle persone con disabilità ad accedere all’edificio o alla prestazione è su- periore agli interessi opposti di un altro privato o della collettività.
Questo principio non cambia. Tuttavia, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di adot- tare accomodamenti ragionevoli, nel presente avamprogetto è precisata la procedura da applicare in caso di rifiuto della loro adozione nel contesto dei rapporti di lavoro o dell’accesso alle prestazioni.
Poiché l’avamprogetto prevede diversi rimedi giuridici, il capoverso 2 è modificato in modo che rimandi ai pertinenti diritti soggettivi di cui agli articoli 8 e 8a.
La nozione vaga di «valore della prestazione» è soppressa, come pure l’indennità di 5000 franchi per evitare che limiti indirettamente l’onere sostenibile per adottare gli accomodamenti ragionevoli.
47 FF 1993 987