Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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Lingua italiana dei segni. Il riconoscimento è di natura dichiarativa; da esso non deri- vano altri diritti soggettivi che non siano già considerati dal divieto di discriminazione di cui all’articolo 8 Cost. e dal diritto delle pari opportunità delle persone con disabilità. Ciò vale anche per il settore dell’assicurazione per l’invalidità. Tuttavia, il riconosci- mento dichiarativo delle lingue dei segni svizzere dovrebbe dare ulteriore visibilità e rilevanza alle legittime pretese della comunità dei sordi in Svizzera. Inoltre, dovrebbe essere visto anche come un atto di riconoscimento dell’ingiustizia inflitta alle persone sorde attraverso la repressione della loro lingua per decenni.
La disposizione proposta lascia volutamente aperto lo statuto conferito con il loro rico- noscimento alle lingue dei segni svizzere. Dato che il riconoscimento è abbinato a un mandato generale di promozione (art. 12c AP-LDis) e a possibilità concrete di promo- zione a livello federale (art. 14a AP-LDis), la disposizione ha piuttosto il carattere di un riconoscimento come lingua da promuovere48.
Art. 12c (nuovo) Promozione delle lingue dei segni
A complemento dell’articolo 5 capoverso 1 LDis, il presente articolo conferisce alla Confederazione e ai Cantoni un mandato generale di promuovere l’uso delle lingue dei segni e delle loro forme di espressione culturale e la comprensione tra persone sorde e udenti nel quadro della legislazione vigente e degli strumenti di promozione in atto. Da questo mandato generale non derivano diritti individuali. La disposizione chiarisce tuttavia l’obbligo della Confederazione e dei Cantoni di prendere sul serio le richieste della comunità delle persone sorde e di tenerne debitamente conto nei lavori di attuazione.
L’articolo 14 lettera c concretizza la possibilità della Confederazione di sostenere pro- getti che promuovono le lingue dei segni svizzere e le loro forme di espressione cultu- rale. L’espressione «forme di espressione culturale» indica la diversità delle forme e dei contenuti culturali possibili.
Mentre all’articolo 12c si parla di «persone sorde», agli articoli 14 e 14a si parla di persone «audiolese». Questa distinzione è voluta. In effetti, l’articolo 12c è incentrato sul riconoscimento delle lingue dei segni e si riferisce pertanto alle persone la cui prima lingua è una lingua dei segni. Negli articoli 14 e 14a sono per contro discipli- nate le esigenze specifiche dei diversi gruppi di persone (sorde, audiolese, ceche o ipovedenti). Le due disposizioni rientrano in una logica di parità di trattamento. Da questo punto di vista, l’uso del termine «persone audiolese» permette di tenere conto anche delle esigenze delle persone che hanno problemi di udito, ma che apparten- gono comunque al gruppo delle persone udenti.
Art. 13 cpv. 1 e 1bis
Il capoverso 1 modificato impone più chiaramente alla Confederazione l’obbligo di ga- rantire pari opportunità al proprio personale.
La seconda frase è spostata in un nuovo capoverso 1bis per sottolineare l’obbligo più ampio che incombe alla Confederazione; è inoltre adattata per corrispondere alla lo- gica di eliminazione degli svantaggi prevista dalla legge. La Confederazione non deve
48 Consiglio federale, Rapporto del 24 settembre 2021 in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684, pag. 47 e seg.