Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine

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BS propone di modificare la disposizione come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 1bis

1La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto della diversità delle disabilità e delle esigenze particolari delle donne con disabilità.

1bisCoinvolgono in maniera appropriata le persone con disabilità nell’elaborazione dei provvedimentiattuazione dei

loro diritti e di altri processi decisionali che le concernono.

Prendendo spunto dalla propria legge cantonale, BS propone di aggiungere un nuovo capoverso all’articolo 5:

Art. 5 cpv. 1ter

La Confederazione e i Cantoni promuovono la partecipazione delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri a tutti gli ambiti della vita, in particolare a quello del lavoro, della formazione, della cultura, dell’alloggio, della comunicazione, della mobilità, della salute e del tempo libero. I provvedimenti a favore delle persone con disabilità devono essere impostati in modo da permettere loro di condurre una vita per quanto possibile autodeterminata e di assumersene la responsabilità.

GE propone l’aggiunta di un capoverso per precisare che le persone con disabilità devono essere coinvolte nell’elaborazione di qualsiasi provvedimento che li riguarda in modo significativo. GE ritiene inoltre indispensabile aggiungere un capoverso all’articolo 5 che imponga l’adozione di provvedimenti da parte della Confederazione e dei Cantoni. UR propone di modificare la disposizione come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 1bis

1La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti appropriati per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto della diversità delle disabilità e delle esigenze particolari delle donnepersone con disabilità.

1bisCoinvolgono in maniera appropriata le persone con disabilità nell’elaborazione dei provvedimenti.

SO auspica che la disposizione venga modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 1bis

1La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti appropriati per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi.

I provvedimenti devono essere impostati in modo da permettere alle persone con disabilità di condurre una vita per quanto possibile autodeterminata e di assumersene la responsabilità. Occorre tenere conto dei bisogni particolari delle donne con disabilità e di altre persone oggetto di discriminazioni multiple. Tengono

conto della diversità delle disabilità e delle esigenze particolari delle donne con disabilità.

NW propone di modificare la disposizione come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 1bis

1La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti provvedimenti di promozione per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto della diversità delle disabilità e delle esigenze particolari delle donne con disabilità.

1bisCoinvolgono in maniera appropriata le persone con disabilità nell’elaborazione dei provvedimenti.

ZG chiede la seguente modifica:

Art. 5 cpv. 1 e 1bis

1La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi.; tengono conto della diversità delle disabilità e delle esigenze particolari delle donne con disabilità.