Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati

Arbeitgeber Banken, Forum PMI e Arbeitgeberverband Region Basel chiedono lo stralcio dell’articolo 6a e seguenti.

Se la nozione di discriminazione viene mantenuta, Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis chiedono di modificare l’articolo 6a capoverso 2 come segue:

2I datori di lavoro sono tenuti a adottare gli accomodamenti ragionevoli al fine di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità. Il rifiuto di adottare accomodamenti ragionevoli costituisce una discriminazione ai sensi del capoverso 1.

ARTISET/INSOS esprimono preoccupazione in merito all’approccio caso per caso che, a loro parere, non permette di capire con chiarezza che cosa costituisce effettivamente una discriminazione. Gli obblighi per i datori di lavoro verrebbero relativizzati e questo comporterebbe una maggiore incertezza giuridica e, di rimando, il rischio di controversie legali.

Arbeitgeber Zürich VZH propone di modificare la disposizione come segue:

Art. 6a

1I datori di lavoro adottano gli accomodamenti che si possono ragionevolmente chiedere loro per impedire, ridurre e eliminare gli svantaggi le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità.

Secondo AIHK occorre precisare che il licenziamento è giustificato se, malgrado gli accomodamenti ragionevoli, un lavoratore con disabilità non riesce a soddisfare i requisiti del posto di lavoro o se ostacola in modo considerevole la cooperazione all’interno all’azienda. AIHK insiste sul fatto che l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli dovrebbe scattare soltanto dopo il periodo di prova e che gli accomodamenti non dovrebbero comportare una modifica dei diritti e degli obblighi risultanti dal contratto di lavoro. Questo punto andrebbe specificato al capoverso 2. L’organizzazione sottolinea che in questo modo verrebbe preservata la libertà contrattuale dei datori di lavoro.

Art. 8 cpv. 3 e 4

Per questo articolo si rimanda ai commenti sulla scelta tra discriminazione e svantaggio (cfr. n. 4.1.2).

TI, Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis et ARTISET/INSOS considerano logica la modifica.

BS propone di modificare la disposizione come segue:

Art. 8 cpv. 3 e 4

3Chi è discriminato svantaggiato ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 può chiedere al giudice di:

a. proibire una discriminazione uno svantaggio imminente;

b. far cessare una discriminazione uno svantaggio attuale;

c. accertare una discriminazione uno svantaggio che continua a produrre effetti molesti;

d. ingiungere al fornitore di prestazioni il versamento di un’indennità.

4Chi è discriminato svantaggiato a causa della sua disabilità perché un fornitore di prestazioni si rifiuta di adottare gli accomodamenti i provvedimenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 può chiedere al giudice di ordinarne l’adozione o che gli sia versata un’indennità stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.

Il PLR chiede che l’articolo 8 capoverso 4 stabilisca esplicitamente che i costi delle prestazioni accessibili devono essere proporzionati.

L’Unione svizzera degli imprenditori è del parere che il termine «discriminazione imminente» (drohende Diskriminierung) utilizzato all’articolo 8 capoverso 3 lettera a sia estremamente vago e propone di stralciare la disposizione.

AIHK ritiene che si debba mantenere un tetto massimo per l’indennità, come già è il caso attualmente, ma propone di aumentarlo a 10 000 franchi.