Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
1bisCoinvolgono in maniera appropriata le persone con disabilità nell’elaborazione, nello sviluppo e nell’attuazione dei provvedimenti.
L’Unione delle città svizzere propone di considerare le esigenze particolari non soltanto delle donne, ma anche di altre persone particolarmente colpite da discriminazioni multiple come i migranti o le persone LGBTIQ con disabilità. Invita a rinunciare all’utilizzo dell’espressione «esigenze particolari» e di optare per una formulazione diretta: «tengono conto della diversità delle disabilità e in particolare delle donne con disabilità».
L’Unione delle città svizzere suggerisce inoltre di modificare il capoverso 1bis come segue:
1bisCoinvolgono in maniera appropriata le persone con disabilità nell’elaborazione dei provvedimenti.
Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis auspicano una formulazione più concreta degli obblighi e avanzano le seguenti proposte:
Sostituire l’art. 5 cpv. 1 con i seguenti quattro nuovi capoversi (nuovo art. 5):
1La Confederazione e i Cantoni sono tenuti, a prescindere da eventuali opposizioni individuali, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, politici e amministrativi necessari all’adempimento dello scopo della presente legge di cui all’articolo 1.
2I provvedimenti devono tener conto della situazione reale delle persone con disabilità. Devono essere impostati in modo da consentire loro di condurre una vita il più possibile autodeterminata e di assumersene la responsabilità.
3La Confederazione e i Cantoni devono adottare i provvedimenti necessari in modo continuativo e utilizzando tutti mezzi disponibili, compreso la riassegnazione di stanziamenti.
4Motivano la scelta dei provvedimenti, adottano uno scadenzario, stabiliscono le tappe importanti, definiscono i meccanismi di controllo e mettono a disposizione le risorse. Corrispondono alle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità un’indennità per la consulenza che forniscono e per il loro coinvolgimento nei provvedimenti.
Sostituire l’art. 5 cpv. 1biscon i seguenti due capoversi (nuovo art. 5a):
1La Confederazione e i Cantoni consultano le persone con disabilità attraverso le organizzazioni che le rappresentano e le coinvolgono attivamente nell’elaborazione e nell’attuazione di provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura che possono avere ripercussioni dirette o indirette sui loro diritti.
2Garantiscono che la consultazione e il coinvolgimento avvengano in una fase iniziale, quando tutte le opzioni sono ancora aperte e la partecipazione può essere effettiva.
3Garantiscono loro accesso alle informazioni pertinenti, in particolare attraverso provvedimenti di sostegno e adattamento adeguati. Informano le organizzazioni consultate e coinvolte sull'esito della procedura.
4Indennizzano le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità per la loro consultazione e il loro coinvolgimento.
Art. 6 cpv. 1 e 2 In merito a questo articolo si rinvia ai pareri che chiedono di sostituire il termine discriminazione con svantaggio (o viceversa).
Il PLR considera la disposizione pertinente. L’UDC, invece, è contraria a qualsiasi modifica dell’articolo.
Swiss Olympic e Swiss Deaf Sport chiedono che il messaggio menzioni esplicitamente che l’articolo si applica anche alle prestazioni sportive.
Prendendo spunto dalla propria legge cantonale, BS propone di modificare l’articolo come segue:
1I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare svantaggiare né direttamente né indirettamente una persona con disabilità per la sua disabilità.