Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine
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rapporti di diritto privato. Il presente capitolo mette in evidenza alcuni dettagli e riassume le proposte di modifica formulate dai partecipanti.
Gli errori di natura redazionale o gli errori di rinvio individuati in fase di consultazione sono stati corretti e non sono menzionati nel presente rapporto.
Art. 1 cpv. 2
In generale, i Cantoni e le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità accolgono con favore l’estensione dell’articolo ad ambiti tematici fondamentali per la vita delle persone con disabilità.
Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis deplorano la mancanza di una chiara volontà di mostrare come i diritti delle persone con disabilità possano essere realizzati. La scelta dei nuovi ambiti tematici è incomprensibile. Per esempio, non è dato sapere quali disposizioni dell’avamprogetto o del diritto vigente possano permettere concretamente alle persone con disabilità di scegliere la forma abitativa. La stessa osservazione vale per le prestazioni: le tre organizzazioni non capiscono perché l’accesso alle prestazioni sia espressamente menzionato come obiettivo, ma non l’accesso ai trasporti pubblici e alle costruzioni.
Agile insiste sulla necessità di allineare la LDis alla CDPD: la legge deve promuovere le pari opportunità e i diritti delle persone con disabilità, garantire la loro partecipazione, inclusione e autonomia a tutti i livelli e proteggerne i diritti fondamentali. Chiede inoltre di precisare lo scopo della legge in base alle proposte concrete formulate nel parere di Inclusion Handicap prendendo a esempio la legge sui diritti dei disabili del Cantone di BS.
Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis propongono la seguente modifica, ispirata alla legge sui disabili del Cantone di BS:
Art. 1 Scopo
Scopo della presente legge è realizzare i diritti delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare:
a) garantire la loro uguaglianza di fronte alla legge e promuovere la loro uguaglianza di fatto; in particolare, proteggerle qualsiasi forma di discriminazione;
b) permettere loro di condurre una vita autodeterminata, di assumersene la responsabilità e di favorire la loro inclusione nella società;
c) (introdurre il riconoscimento e la promozione delle lingue dei segni svizzere).
Art. 1a Oggetto
1La presente legge contiene i principi materiali, i diritti soggettivi, le disposizioni procedurali e le disposizioni relative agli obblighi di diritto oggettivo per l’uguaglianza e l’inclusione delle persone con disabilità (nonché le disposizioni relative al riconoscimento e alla promozione della lingua dei segni).
2È completata e concretizzata nella legislazione federale da disposizioni specifiche per gli ambiti di vita rilevanti. Tali disposizioni devono essere interpretate ai sensi della presente legge.
Swiss Olympic e Swiss Deaf Sports propongono la seguente modifica nella versione tedesca:
Art. 1 cpv. 1
1Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert ausgesetzt sind.»
Un privato auspica la seguente aggiunta:
Art. 1 cpv. 2
2 La legge crea le condizioni quadro affinché le persone con disabilità possano partecipare più facilmente alla vita della società su base di uguaglianza con gli altri e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare