Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine
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HfH, Swiss Olympic e Ecole d’Or respingono il progetto perché è insufficiente e rimandano al parere della SGB-FSS.
Una persona privata sostiene parzialmente il progetto, pur considerandolo insufficiente e chiedendo ulteriori provvedimenti volti a finanziare le prestazioni degli interpreti, a promuovere le lingue dei segni e la partecipazione politica dei sordi.
4.5 Diritti soggettivi e procedura
Numerosi partecipanti hanno espresso preoccupazione per il fatto che il diritto di ricorso e di azione delle organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità d’importanza nazionale sia limitato alle lesioni della personalità (AI, NW, TI, CDOS, Unione delle città svizzere, PSS, PEV, nonché la maggioranza delle organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità).
Questi partecipanti chiedono che il diritto di ricorso delle associazioni sia mantenuto come nella legislazione vigente. In particolare insistono sulla necessità di adeguare l’articolo 9 AP-LDis, sottolineando che la modifica proposta rischia di sopprimere uno strumento collaudato di controllo dell’attuazione della LDis. Infatti, benché la revisione della LDis si basi sul disegno di revisione del CPC, in realtà – e contrariamente all’obiettivo iniziale – limita il diritto di ricorso delle associazioni alle situazioni in cui è lesa la personalità delle persone con disabilità. La formulazione dell’articolo 9 capoverso 1, che parla di «proporre azione», è inoltre considerata troppo restrittiva, dal momento che le «facoltà di ricorrere» di cui al capoverso 3 lettere b–d AP-LDis non autorizzano a promuovere un’azione civile3. ZG si schiera contro l’estensione del diritto di ricorso e di azione delle associazioni.
Il Consiglio federale vuole estendere la facoltà di ricorrere ai nuovi obblighi imposti dal progetto. GR attira l’attenzione sul fatto che l’estensione del diritto di ricorso e di azione rischia di rendere più difficile una collaborazione mirata e fondata sulla fiducia con le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità d’importanza nazionale. GR invita il Consiglio federale a evitare di ostacolare tale collaborazione al momento della designazione delle associazioni e delle altre organizzazioni legittimate a promuovere azioni giudiziarie (in virtù dell’art. 9 cpv. 2 AP-LDis).
Per quanto riguarda la procedura, BS, VD, SG, Unione delle città svizzere, Arbeitgeber Zürich VZH, Inclusion Handicap/insieme/Pro infirmis auspicano espressamente l’istituzione di uffici cantonali di conciliazione, arbitrato o mediazione (a bassa soglia, gratuiti e rapidi), che intervengano a monte dei tribunali. BS propone di iscrivere nella LDis la possibilità di rivolgersi a un ufficio (cantonale) di conciliazione specializzato nei rapporti di lavoro, analogamente alla LPar. A livello cantonale, ciò comporterebbe l’obbligo di estendere e inserire nella legge il mandato, le competenze e la composizione di tale ufficio.
In caso di discriminazione nei rapporti di lavoro, l’USS ritiene che anche le organizzazioni che difendono gli interessi dei lavoratori in generale, come i sindacati, debbano essere autorizzate a promuovere un’azione collettiva. L’USS chiede un’estensione del diritto di ricorso in tal senso.
5 Pareri sulle singole disposizioni
Numerosi partecipanti alla consultazione rinviano alle loro osservazioni generali, in particolare alle critiche riguardo alla nozione di discriminazione o al fatto che non ritengono necessario estendere i diritti ai
3 Da notare che, nelle versioni tedesca e italiana dell’art. 9 cpv. 1 dell’avamprogetto di LDis, sussiste una lacuna rispetto alla versione francese per quanto riguarda le altre forme di organizzazione che non dispongono di «statuti» ai sensi del diritto delle associazioni. Si tratta di un errore involontario, che sarà corretto nel disegno.