Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine

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cui all’articolo 2 capoversi 3–5 LDis. Considerata la sistematica dell’articolo, trovano logico che il capoverso 6 si riferisca alla definizione di svantaggio nei rapporti di lavoro. Altri partecipanti raccomandano di enumerare i provvedimenti la cui assenza costituirebbe uno svantaggio nei rapporti di lavoro in analogia con l’articolo 2 capoverso 5. L’enumerazione fornirebbe un orientamento non soltantoo ai datori di lavoro, ma anche alle persone con disabilità, e aumenterebbe la certezza del diritto. Nel caso ideale, i provvedimenti dovrebbero fungere da condizioni quadro.

Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis propongono di non utilizzare in parallelo i termini svantaggio e discriminazione e di riferirsi, se del caso, alla nozione di discriminazione ai sensi della CDPD. Raccomandano inoltre di rinunciare alla duplice menzione del principio di proporzionalità (art. 2 cpv. 6 e 12a AP-LDis), in quanto inutile. Chiedono infine di precisare questo principio prendendo spunto dall’articolo 7 della legge sui diritti dei disabili del Cantone di BS, che prevede una valutazione dei bisogni in funzione di diversi interessi, compresi quelli delle persone con disabilità.

ZG auspica la seguente modifica:

Art. 2 cpv. 1 e 6

6Per accomodamenti ragionevoli s’intendono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impon-

gono un onere sproporzionato e adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali.

Art. 3 lett. g

La maggior parte dei Cantoni e delle organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità accoglie con favore questa disposizione, ritenendola conforme e coerente con i principi della CDPD.

Altri, come BL, esprimono un sostegno condizionato, chiedendo garanzie o provvedimenti supplementari per limitare l’estensione del campo di applicazione. UR è preoccupato per l’impatto finanziario che questa disposizione potrebbe avere sui Comuni piccoli o economicamente fragili e sottolinea che non bisognerebbe imporre loro provvedimenti sproporzionati a meno di prevedere un sostegno finanziario significativo da parte dell’AI.

L’UDC, alcune organizzazioni padronali come Arbeitgeberverband Region Basel, Arbeitgeber Banken e l’Unione svizzera degli imprenditori chiedono invece di stralciare la disposizione in quanto ritengono che possa avere un impatto negativo sull’economia e temono un’eccessiva regolamentazione.

Anche HotellerieSuisse respinge la disposizione adducendo un eccesso di regolamentazione che va oltre l’obiettivo iniziale della revisione.

Art. 5 cpv. 1 e 1bis

La revisione di questa disposizione è ampiamente accolta dai Cantoni e dalle organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità.

Alcuni partecipanti (BS, FR, GE, LU, ZG, CDOS e i Cantoni che rinviano al suo parere ovvero AR, JU, OW, SH, SZ) chiedono che la partecipazione sia sancita per tutti i processi di concezione, pianificazione, attuazione e valutazione dei provvedimenti (p. es. misure di finanziamento, prestazioni di sostegno o progettazione dello spazio pubblico) e non solo per i processi decisionali relativi ai provvedimenti di cui al capoverso 1.

ARTISET/INSOS deplorano il fatto che il capoverso 1bisrelativizzi la partecipazione delle persone con disabilità con la formulazione «in maniera appropriata».