Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine
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alle norme delle associazioni e organizzazioni d’interesse. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate da organizzazioni private purché soddisfino almeno i criteri delle associazioni e organizzazioni d’interesse.
Asut e Sunrise suggeriscono la seguente modifica:
Art. 6 cpv. 3
3Le prestazioni che offrono in forma digitale devono essere conformi alle norme internazionali e o nazionali di accessibilità per le persone con disabilità. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.
SUISSEDIGITAL propone di modificare il capoverso come segue:
Art. 6 cpv. 3
3Le prestazioni che offrono in forma digitale devono essere conformi alle norme internazionali e nazionali di accessibilità per le persone con disabilità. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate da organizzazioni private riconosciute a livello internazionale dopo aver consultato gli attori del settore interessato.
Art. 6a Per questo articolo si rimanda ai commenti sulla scelta tra discriminazione e svantaggio (cfr. n. 4.1.2).
BS propone di modificare la disposizione come segue:
Art. 6a
1I lavoratori con disabilità non devono essere discriminati svantaggiati né direttamente né indirettamente per la loro disabilità, in particolare in occasione dell’assunzione di personale, nelle condizioni d’impiego e di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nella formazione continua, nella promozione e nella disdetta del rapporto di lavoro.
2I datori di lavoro adottano gli accomodamenti provvedimenti ragionevoli per impedire, ridurre e eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità.
FR auspica un’indicazione esplicita secondo cui un adeguamento della retribuzione alla capacità lavorativa, in particolare per le persone che lavorano in laboratori protetti o che beneficiano di provvedimenti di integrazione, non costituisce una discriminazione. Questa precisazione è fondamentale per preservare le conquiste a livello di integrazione nel mondo del lavoro, in particolare per le persone con disabilità particolarmente gravi.
ZG condivide questo parere e suggerisce di disciplinare in un’ordinanza il salario delle persone con disabilità che lavorano in strutture diurne. Ritiene che il capoverso 2 andrebbe precisato in modo da mantenere, senza ridurle, le attuali prestazioni dell’AI volte a promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro.
ZG propone le seguenti modifiche:
Art. 6a
1I lavoratori con disabilità non devono essere discriminati né direttamente né indirettamente per la loro disabilità, in particolare in occasione dell’assunzione di personale nelle condizioni d’impiego e di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nella formazione continua, nella promozione e nella disdetta del rapporto di lavoro.
2I datori di lavoro adottano gli accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre e eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità.