Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
All’articolo 12c GE, UR, VS e l’Unione delle città svizzere propongono di sostituire la formulazione potestativa («possono promuovere l’uso delle lingue dei segni») con una formulazione imperativa («devono promuovere»).
SG accoglie con favore la formulazione potestativa dell’articolo.
PARAT ritiene che oltre alle lingue dei segni vada riconosciuto anche il Braille.
Art. 13
UR propone di modificare la disposizione come segue:
Art. 13 cpv. 1 e 1bis
1In quanto datore di lavoro, la Confederazione I datori di lavoro di diritto pubblico garantisce garantiscono pari uguaglianza di opportunità alle persone con disabilità.
ARTISET/INSOS accolgono con favore la modifica e auspicano che si menzioni in un nuovo capoverso 1terche la garanzia delle pari opportunità deve applicarsi anche ai rapporti di lavoro di diritto privato.
PSS e Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis giudicano superficiali gli adeguamenti proposti. A loro avviso, la Confederazione deve agire concretamente in qualità di datore di lavoro per garantire pari opportunità alle persone con disabilità nel mercato del lavoro ordinario. Questo implica l’adozione di provvedimenti legislativi appropriati, compreso il sostegno e gli adattamenti necessari.
Art. 14
Su questa disposizione sono stati formulati pochi commenti.
TI raccomanda un’applicazione per quanto possibile estesa.
L’Unione delle città svizzere suggerisce di chiarire le formulazioni (cfr. commento sull’art. 6 cpv. 3).
Art. 14a
In relazione a questo articolo si rimanda ai pareri che chiedono di sostituire l’espressione «formazione prescolastica» (art. 14a cpv. 1 lett. a) con «educazione della prima infanzia» (in tedesco vorschulich dovrebbe essere sostituito con frühkindlich; in francese formation préscolaire con éducation de la petite enfance).
BS accoglie con favore il fatto che i provvedimenti di promozione per le persone audiolese o ipovedenti nel settore della formazione siano destinati in particolare alla prima infanzia.
Secondo SG, l’articolo 14a limita i provvedimenti di promozione alle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti . Una simile limitazione non promuove le pari opportunità delle persone con disabilità. Il Cantone suggerisce pertanto di formulare l’articolo in modo più aperto.
TI valuta positivamente l’articolo.
VS auspica che i provvedimenti di promozione di cui all’articolo 14a siano precisati nell’ordinanza sui disabili (ODis).
Secondo l’Unione delle città svizzere la formulazione potestativa è troppo debole e sarebbe più appropriato scegliere una formulazione diretta.
Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis riconoscono i progressi compiuti nell’attuazione dell’obbligo della Confederazione in materia di accessibilità e di comunicazione. Rilevano tuttavia la mancanza di