Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine
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più elevato, ma anche per i lavoratori esistono sufficienti incentivi a negoziare, ad esempio per quanto concerne il salario, il numero di giorni di vacanza, il congedo parentale e altri ambiti tematici non disciplinati nella legge. Poiché le associazioni dei lavoratori acconsentirebbero a un CCL soltanto se accettassero l’intero pacchetto, non ci si deve attendere che questa variante comporti deroghe sostanziali alle disposizioni della LCInf.
- La variante 2 prevede invece che nei contratti collettivi di lavoro saranno consentite deroghe soltanto a favore dei lavoratori. La protezione dei lavoratori richiede di introdurre norme vincolanti e uniformi per i dieci ambiti delle condizioni di lavoro individuati. La possibilità di derogarvi a sfavore dei lavoratori potrebbe avere effetti indesiderati e contrari agli obiettivi perseguiti dall’attuazione dell’articolo 117b Cost., in particolare per quanto concerne il rischio di rinegoziazione al ribasso di CCL già esistenti a sfavore dei lavoratori. Anche in questa variante le parti sociali restano libere di negoziare le condizioni di lavoro dei CCL che non sono disciplinate dall’avamprogetto della LCInf.
Attraverso il contratto individuale di lavoro sarà possibile derogare alle disposizioni in ogni caso soltanto a favore dei lavoratori.
Se non si giunge ad alcuna negoziazione di CCL o se le negoziazioni non arrivano ad alcuna conclusione, valgono automaticamente le condizioni di lavoro stabilite dal diritto federale. Con questa soluzione, le condizioni di lavoro per il personale infermieristico possono essere migliorate rapidamente, senza che con questo venga limitato in modo eccessivamente sproporzionato il margine d’azione delle parti sociali per soluzioni differenti. Per tutte le ragioni di cui sopra, il Consiglio federale ritiene che la variante 1 sia più appropriata per rispondere agli obiettivi dell’iniziativa sulle cure infermieristiche, garantendo al contempo un potere di negoziazione alle parti sociali.
Le misure sono illustrate in dettaglio nel capitolo 4.
Delimitazione tra la legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche e il diritto del lavoro esistente
Le disposizioni di altre leggi (in particolare CO, LL, leggi cantonali sul personale) restano in linea di principio applicabili. La LCInf prevale tuttavia per gli aspetti che essa disciplina nella misura in cui prevede norme più protettive. Al di fuori della LCInf, la LL stabilisce nel suo campo d’applicazione, in qualità di diritto pubblico del lavoro, standard minimi obbligatori. Non rappresenta un obiettivo della LCInf modificare le disposizioni sulla protezione della salute, come ad esempio la protezione della maternità, il numero massimo di giorni lavorativi consecutivi o le disposizioni relative all’ergonomia sul posto di lavoro per il personale infermieristico; in questo caso continuano a valere le disposizioni imperative di altre leggi. Queste ultime inoltre possono essere applicate – nel caso della variante 1 – perché definiscono un quadro al di sotto del quale non è consentito andare a sfavore dei lavoratori attraverso le disposizioni in un CCL.
Naturalmente restano valide anche eventuali disposizioni di CCL e di contratti di lavoro individuali che prevedono deroghe a favore dei lavoratori alle condizioni di lavoro del presente avamprogetto.