Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine
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livello di ordinanza singole condizioni di lavoro per il personale infermieristico (cfr. art. 14). Il Consiglio federale si ispirerà inoltre alle disposizioni concordate nei CCL esaminati69.
Art. 5 Durata massima della settimana lavorativa e compensazione del lavoro straordinario
La durata massima della settimana lavorativa prescritta per legge e stabilita nella LL riveste grande importanza nella pratica. È per questa ragione che la durata massima di 45 ore fissata ora per il settore delle cure infermieristiche viene sancita sia nella LCInf (art. 5) sia nella LL (cfr. l’articolo 26 LCInf che prevede una modifica dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LL). Questa disposizione è inoltre giustificata dal fatto che le autorità cantonali competenti per l’esecuzione della LL sono incaricate anche dell’esecuzione della LCInf, e una chiara prescrizione nella LL è utile per la prassi esecutiva. La definizione nella LCInf è necessaria in quanto in materia di tempo di lavoro e tempo di riposo del personale infermieristico il suo campo d’applicazione è più ampio di quello della LL.
Attualmente la durata massima della settimana lavorativa per il personale occupato nel settore delle cure infermieristiche è di 50 ore ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera b LL. Il capoverso 1 ha come conseguenza che il personale interessato vada ad aggiungersi alla categoria specifica di lavoratori la cui durata massima della settimana lavorativa è di 45 ore (art. 9 cpv. 1 lett. a LL). Lo scopo principale è di proteggere la salute del personale occupato nel settore delle cure infermieristiche, di migliorare le condizioni della vita familiare e di garantire la partecipazione alla vita sociale. Si tenga presente che questa modifica della durata massima della settimana lavorativa va distinta dalla durata normale della settimana lavorativa, generalmente definita nel contratto o nel CCL applicabile a seconda del caso (cfr. art. 6).
La compensazione del lavoro straordinario svolto è determinata secondo l’articolo 13 LL (cpv. 2), che prevede la compensazione mediante tempo libero della stessa durata entro un periodo adeguato e soltanto con il consenso del singolo lavoratore, oppure con un supplemento salariale del 25 per cento almeno. Dopo aver sentito le parti sociali (cfr. art. 14), il Consiglio federale può stabilire una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro (cpv. 3).
Art. 6 Durata normale della settimana lavorativa
Secondo il capoverso 1, la durata normale della settimana lavorativa deve essere compresa tra le 38 e le 42 ore. Questo intervallo corrisponde alla prassi attuale secondo quanto emerge dai CCL in vigore e rappresenta la durata normale del lavoro, generalmente fissata nel contratto o nel CCL applicabile a seconda del caso. Il diritto svizzero infatti non prevede una durata legale del lavoro. Sarà ancora consentito lavorare più a lungo, ma al di là di tale durata fissa si applicherà il regime del lavoro straordinario secondo l’articolo 321c CO. Questa modifica ha l’obiettivo di ridurre la pressione sul personale infermieristico e garantire al contempo le condizioni necessarie affinché i lavoratori possano condurre una vita familiare soddisfacente e partecipare alla vita sociale. Le parti possono concordare una durata normale del lavoro inferiore.
69 Elenco redatto dall’Ufficio federale della sanità pubblica, 2023. Disponibile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (art. 117b Cost.) > Attuazione della 2ª tappa > Nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche > Documenti > Überblick über die Regelung der Arbeitsbedingungen in Gesamtarbeitsverträgen (GAV). 31/56