Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine
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La durata normale della settimana lavorativa va distinta dalla sua durata massima (cfr. al riguardo il commento all’art. 5).
Dopo aver sentito le parti sociali (cfr. art. 14), il Consiglio federale può stabilire un valore massimo inferiore alle 42 ore previste nel capoverso 1, se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro (cpv. 2). Il limite inferiore di 38 ore menzionato all’articolo 6 capoverso 1 rappresenta il valore limite inferiore per un’eventuale disposizione del Consiglio federale; questo valore limite può essere tuttavia ulteriormente ridotto, in particolare attraverso i contratti di lavoro individuali o collettivi (cfr. art. 15).
Art. 7 Compensazione delle ore supplementari
L’impatto negativo generato sulla vita sociale del personale da un elevato numero di ore supplementari svolte giustifica l’adozione di misure specifiche. La compensazione in denaro o in tempo consente di tenere conto almeno in parte di questi vincoli, contribuendo a una maggiore soddisfazione sul lavoro.
Da un punto di vista terminologico, le ore supplementari si riferiscono alla durata prevista dal contratto di lavoro, mentre il lavoro straordinario è disciplinato dalla LL e si riferisce alla durata massima della settimana lavorativa in essa stabilita. Di conseguenza, le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all’orario di lavoro concordato contrattualmente sono considerate ore supplementari e sono disciplinate dall’articolo 321c CO. Le ore supplementari comprendono quindi le ore svolte tra l’orario normale (tra le 38 e le 42 ore) e la durata massima del lavoro (45 ore,
v. art. 5 e 26) e vanno dalle 3 alle 7 ore di lavoro a settimana. Qualsiasi ora aggiuntiva costituisce lavoro straordinario. Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 321c capoverso 3 CO, l’avamprogetto non permette di derogare a questi principi a sfavore del lavoratore tramite accordo scritto, contratto normale o CCL (per la possibilità di deroga tramite CCL cfr. art. 15 variante 1).
Le ore supplementari devono essere compensate mediante tempo libero almeno della stessa durata (cpv. 1). Se per motivi di servizio non possono essere compensate mediante tempo libero, il datore di lavoro versa il salario normale più un supplemento del 25 per cento almeno (cpv. 2). L’ammontare della compensazione minima prevista corrisponde alla disposizione di cui all’articolo 321c CO (cfr. anche la compensazione del lavoro straordinario secondo l’art. 13 LL).
Dopo aver sentito le parti sociali (cfr. art. 14), il Consiglio federale stabilisce il numero di ore supplementari consentito e il periodo di tempo entro il quale esse possono essere svolte (cpv. 3). Può stabilire una compensazione minima superiore a quella secondo i capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro (cpv. 4).
Art. 8 Compensazione del lavoro notturno
Il lavoro notturno è per principio vietato (art. 16 LL). Questo divieto e le prescrizioni in materia di limitazione del lavoro notturno (art. 17a e 17b LL) rientrano nell’ambito della protezione della salute del lavoratore, che ha bisogno di tempo per riposarsi. Il riposo notturno ha una funzione rigeneratrice indispensabile all’organismo. A certe condizioni sono previste deroghe e limitazioni. La LL prevede soltanto un obbligo di indennizzo supplementare del lavoro notturno 32/56