Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine

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4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Nel settore delle cure infermieristiche, l’avamprogetto si prefigge di aumentare la protezione dei lavoratori (cpv. 1 lett. a), migliorare le condizioni di lavoro (cpv. 1 lett. b) e promuovere la collaborazione con le parti sociali (cpv. 1 lett. c). Il miglioramento delle condizioni di lavoro deve contribuire ad aumentare la permanenza nella professione (cpv. 2). In questo contesto, la Confederazione deve emanare, nell’ambito delle sue competenze, disposizioni d’esecuzione concernenti condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche (cfr. disposizione transitoria di cui all’art. 117b Cost. Cure infermieristiche, art. 197 n. 13 Cost.).

Art. 2 Campo d’applicazione

Secondo il capoverso 1 lettera a, l’avamprogetto si applica ai datori di lavoro di diritto privato o pubblico che impiegano lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche. L’avamprogetto si applica dunque anche al personale che sottostà al diritto cantonale o comunale sul personale, e comprende inoltre i datori di lavoro che, in qualità di prestatori secondo la legge del 6 ottobre 198963 sul collocamento (LC), cedono lavoratori a terzi per l’impiego nel settore delle cure infermieristiche.

L’avamprogetto si applica anche ai lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche (cpv. 1 lett. b).

Il capoverso 2 lettera a prevede che le persone che dispensano prestazioni di cura, in particolare nei settori malattia, infortunio o invalidità, siano considerate lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche. Il modo in cui queste prestazioni sono fatturate (LAMal, legge federale del 20 marzo 198164 sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF], legge federale del 19 giugno 195965 sull’assicurazione per l’invalidità [LAI], di tasca propria) non è quindi determinante. L’avamprogetto è anche applicabile ai lavoratori che seguono una formazione per esercitare una professione che li abiliti a dispensare prestazioni di cura (cpv. 2 lett. b). In questo contesto occorre tenere conto delle disposizioni speciali sul contratto di tirocinio, segnatamente degli articoli 344–346a CO e delle disposizioni speciali previste nella legge del 13 dicembre 200266 sulla formazione professionale (LFPr), in particolare dell’articolo 14. Il campo d’applicazione dell’avamprogetto comprende gli ausiliari (persone che hanno seguito una formazione di ausiliari sanitari della Croce Rossa Svizzera o che sono titolari di una formazione diversa oppure che non ne possiedono alcuna) che assistono le persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a nella dispensazione di prestazioni di cura (cpv. 2 lett. c).

63 RS 823.11

64 RS 832.20

65 RS 831.20

66 RS 412.10