Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Il Consiglio federale designa le prestazioni di cura mediante ordinanza (cpv. 3). A tal fine, potrà basarsi sull’elenco delle prestazioni secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 29 settembre 199567 sulle prestazioni.

Art. 3 Eccezioni

Per evitare che l’avamprogetto si applichi a un numero molto ristretto di persone all’interno di un’istituzione, sono escluse dal campo d’applicazione le istituzioni che beneficiano di un mandato di prestazioni cantonale nel settore sociale in cui le cure infermieristiche rappresentano soltanto una parte esigua della loro attività (cpv. 1 lett. a). Questa eccezione potrà essere applicata per esempio ad alcune istituzioni medico-sociali che si occupano di persone con disabilità. Tuttavia i Cantoni, che generalmente finanziano queste istituzioni attraverso contratti di prestazioni cantonali, sono liberi di decidere se assoggettarle al campo d’applicazione della legge (cpv. 2).

La presente legge non si applica alle economie domestiche private che, in qualità di datore di lavoro, occupano una persona di cui all’articolo 2 capoverso 2 (cpv. 1 lett. b). Le economie domestiche private sono escluse anche dal campo d’applicazione della LL (art. 2 cpv. 1 lett. g LL); per questa legge è necessario un disciplinamento analogo, non da ultimo perché la LCInf deve essere eseguita dagli stessi organi della LL e la creazione di un’organizzazione di esecuzione separata per le economie domestiche genererebbe un onere sproporzionato. A tal riguardo occorre tenere presente che, in caso di assunzione diretta degli infermieri, le economie domestiche private non possono agire in un contesto privo di leggi, ma sottostanno alle disposizioni di cui al CO e ai contratti normali di lavoro. Inoltre la LCInf si applica ovviamente alle organizzazioni Spitex i cui lavoratori forniscono prestazioni di cura presso le economie domestiche private.

Secondo il capoverso 3, un contratto o un CCL può prevedere che questa legge non si applichi ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato. La terminologia fa riferimento a quella della LL (art. 3 lett. d LL; art. 9 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 200068 concernente la legge sul lavoro OLL 1). I datori di lavoro sono inoltre liberi di estendere le disposizioni di questa legge ad altre persone (medici, altri professionisti della salute, personale del servizio alimentare, personale tecnico e amministrativo, ecc.) nell’ambito delle trattative del CCL o a propria discrezione.

Art. 4 Rapporto con altri atti normativi

Se un altro atto normativo della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni contiene disposizioni relative a un aspetto disciplinato anche nella LCInf, prevalgono le disposizioni della LCInf, sempreché risultino più vantaggiose per i lavoratori.

Sezione 2: Condizioni di lavoro

Da un lato, gli articoli 5–15 contengono prescrizioni di base da applicare nel quadro dei rapporti di lavoro nel settore delle cure infermieristiche e, dall’altro lato, stabiliscono gli ambiti in cui il Consiglio federale, dopo aver sentito le parti sociali, avrà la competenza di concretizzare a

67 RS 832.112.31

68 RS 822.111