Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine

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temporaneo (25 % per il lavoro notturno, art. 17b cpv. 1 LL). Il lavoratore che svolge regolarmente o periodicamente un lavoro notturno ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno (art. 17b cpv. 2 LL).

L’avamprogetto prevede che la compensazione del lavoro notturno sia determinata secondo l’articolo 17b LL (cpv. 1). Dopo aver sentito le parti sociali (cfr. art. 14), il Consiglio federale può stabilire una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro (cpv. 2). Esso si orienterà ai CCL esaminati che prevedono, in diverse forme, un’indennità per il lavoro notturno70.

Art. 9 Compensazione del lavoro domenicale e festivo

Il lavoro domenicale è per principio vietato (art. 18 LL). Questo divieto e le prescrizioni in materia di limitazione del lavoro domenicale (art. 19 e 20 LL) rientrano nell’ambito della protezione della salute del lavoratore, che ha bisogno di tempo per riposarsi. Il riposo domenicale si basa anche su principi sociali, culturali e religiosi. A certe condizioni sono previste deroghe (p. es. autorizzazione dell’autorità competente) e limitazioni. La LL prevede un obbligo di indennizzo supplementare per il lavoro domenicale temporaneo (50 % per il lavoro domenicale, art. 19 cpv. 3 LL) nonché disposizioni specifiche per la compensazione mediante tempo libero (art. 20 LL).

L’avamprogetto prevede che la compensazione del lavoro domenicale e festivo sia determinata secondo l’articolo 20 LL (cpv. 1). Dopo aver sentito le parti sociali (cfr. art. 14), il Consiglio federale può stabilire una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro (cpv. 2). Il Consiglio federale si orienterà ai CCL esaminati che prevedono, in diverse forme, indennità per il lavoro domenicale e festivo71.

Art. 10 Tempo impiegato per cambiarsi

La legge sul lavoro e il suo diritto d’esecuzione non contengono alcuna disposizione esplicita che sancisca se il tempo impiegato per cambiarsi conta come lavoro. A tal riguardo, la SECO stabilisce che tutto quello che rientra obbligatoriamente nel processo di lavoro conta come lavoro (cfr. il commento della SECO all’art. 13 OLL 1)72. Tuttavia è necessario disciplinare questi aspetti nella LCInf, poiché in relazione alla durata del lavoro e del riposo la LL non si applica a tutte le istituzioni che impiegano personale attivo nel settore delle cure infermieristiche. Inoltre la LL non disciplina la retribuzione del tempo impiegato per cambiarsi, trattandosi di una questione di competenza del CO, che non la disciplina in modo specifico. Di conseguenza, nel settore delle cure infermieristiche esistono ampie disparità nella retribuzione del tempo impie-

70 Elenco redatto dall’Ufficio federale della sanità pubblica, 2023, disponibile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (art. 117b Cost.) > Attuazione della 2a tappa > Nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche > Documenti > Überblick über die Regelung der Arbeitsbedingungen in Gesamtarbeitsverträgen (GAV).

71 Elenco redatto dall’Ufficio federale della sanità pubblica, 2023, disponibile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (art. 117b Cost.) > Attuazione della 2a tappa > Nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche > Documenti > Überblick über die Regelung der Arbeitsbedingungen in Gesamtarbeitsverträgen (GAV).

72 Indicazioni disponibili all’indirizzo www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Legge sul lavoro e ordinanze > Indicazioni concernenti la legge sul lavoro e le sue ordinanze > Indicazioni relative all’OLL 1: articolo per articolo > Capitolo 2: durata del lavoro e del riposo > Sezione 1: Disposizioni generali > OLL 1 Articolo 13: definizione di durata del lavoro. 33/56