Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine

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gato per cambiarsi: alcuni datori di lavoro privilegiano una retribuzione forfettaria senza computare il tempo impiegato per cambiarsi come tempo di lavoro retribuito.

L’avamprogetto sancisce il principio secondo cui il tempo impiegato per cambiarsi è considerato tempo di lavoro se per ragioni legate al processo di lavoro è necessario cambiarsi sul posto di lavoro (cpv. 1). Il capoverso 2 prevede che il tempo impiegato per cambiarsi debba essere retribuito in maniera adeguata. Il computo del tempo impiegato per cambiarsi come tempo di lavoro è favorevole ai lavoratori. La formulazione (retribuzione adeguata) non escluderebbe una retribuzione del tempo impiegato per cambiarsi inferiore alla retribuzione del restante tempo di lavoro.

Art. 11 Durata minima e retribuzione delle pause

Le pause consentono di dare al lavoratore il tempo necessario per riposarsi, rilassarsi e mangiare, e di evitare sovraccarichi e rischi di infortuni (cfr. art. 15 cpv. 1 LL). Senza pause adeguate, l’efficienza dei lavoratori diminuisce e la qualità del loro lavoro è compromessa. La LL non disciplina la retribuzione delle pause e le soluzioni previste nella pratica sono eterogenee. Un disciplinamento si rende necessario in quanto la retribuzione delle pause spinge i lavoratori a usufruirne realmente, il che è fondamentale non soltanto per preservare la loro salute, ma anche per mantenere la loro produttività e la qualità del loro lavoro.

L’avamprogetto prevede che l’interruzione del lavoro con pause sia retta dall’articolo 15 capoverso 1 LL (cpv. 1). Le pause contano come lavoro retribuito (cpv. 2).

Art. 12 Computo e compensazione di servizi di reperibilità e di picchetto

L’obiettivo di questa disposizione è tenere conto dei disagi subiti dal personale che non può liberamente disporre del proprio tempo quando si tiene a disposizione per un eventuale intervento. La LL e le sue ordinanze disciplinano come calcolare l’orario di lavoro del servizio di picchetto (art. 14–16 OLL 1 e 8a OLL 2). Tuttavia queste disposizioni non si applicano alle persone attive nel settore delle cure infermieristiche che non sono soggette alle prescrizioni della LL in materia di durata del lavoro e del riposo, e inoltre la LL non disciplina tutte le forme di tempo messo a disposizione.

Secondo l’avamprogetto, il Consiglio federale stabilisce in che misura i servizi di reperibilità e altre forme di tempo messo a disposizione contano come tempo di lavoro e in che modo questi servizi devono essere compensati. Lo scopo è di emanare disposizioni relative al servizio di picchetto e ad altre forme di tempo messo a disposizione che si applicano in maniera uniforme e che danno la possibilità al personale di far valere un diritto nel quadro della nuova legge. L’obiettivo è di disciplinare il tempo di attesa senza alcun intervento o attività effettiva, poiché questi ultimi sono chiaramente considerati come tempo di lavoro da retribuire a tariffa piena. I lavoratori avranno diritto a una retribuzione minima per ogni ora lavorata. Questo aspetto non è disciplinato dalla LL, bensì dal CO. Le disposizioni del CO concernenti il contratto di lavoro (art. 319 segg.) non contengono disposizioni speciali sulla retribuzione del servizio di picchetto o del tempo messo a disposizione in altre forme. Tuttavia la giurisprudenza ha dedotto regole su questi aspetti sulla base delle disposizioni generali del CO73. Il Consiglio federale potrà

73 Cfr. parere legale redatto da Kurt Pärli «Übersicht über in der Schweiz vorhandene Regelungen (GAV, kantonales Recht, OR, ArG) zu ausgewählten Aspekten in Arbeitsverhältnissen von in der Pflege tätigen Personen», 15 ottobre 2023, su mandato dell’Ufficio federale della sa-