Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine
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quindi trarre ispirazione dalla giurisprudenza in materia e anche dai CCL esaminati, che prevedono indennità per il servizio di picchetto e il tempo messo a disposizione in altre forme74. È importante operare una netta distinzione tra questo aspetto e ciò che è considerato tempo di lavoro ai sensi della LL. Affinché il servizio di picchetto o il tempo messo a disposizione in altre forme possano essere retribuiti, devono prima essere considerati tempo di lavoro. La giurisprudenza relativa al CO è più generosa rispetto alle disposizioni della LL sul servizio di picchetto, in particolare per quanto concerne il picchetto o il tempo messo a disposizione al di fuori del luogo di lavoro. Se, secondo l’articolo 15 capoverso 2 OLL 1, il servizio di picchetto svolto al di fuori del luogo di lavoro non vale come tempo di lavoro (fatta eccezione per l’attività vera e propria e il tempo di viaggio), la giurisprudenza relativa al CO considera questo tempo di attesa al di fuori dei locali dell’azienda come tempo di lavoro che può tuttavia essere retribuito a una tariffa inferiore rispetto al salario75. È questa la giurisprudenza determinante per stabilire cosa considerare tempo di lavoro in relazione alla retribuzione.
Art. 13 Comunicazione di piani di servizio e servizi di reperibilità e di picchetto
I turni di servizio non pianificati si differenziano dal servizio di picchetto e dal tempo messo a disposizione in altre forme disciplinati dalla LL76. Si tratta di modifiche dell’orario di lavoro o, a seconda del caso, della durata del lavoro, che rientrano nelle disposizioni generali del CO. Il CO non contiene disposizioni speciali in materia, dato che le modifiche dell’orario di lavoro possono rientrare nella facoltà del datore di lavoro di dare istruzioni al lavoratore (art. 321d CO) nel rispetto delle disposizioni contrattuali (contratto, CCL) e del diritto imperativo, in particolare la protezione della personalità del lavoratore (art. 328 CO).
Il termine di preavviso «generale» di almeno due settimane prima di un turno di servizio previsto dalla LL (art. 47 cpv. 1 lett. a LL, art. 69 cpv. 1 OLL 1) non è sufficientemente ampio e vincolante per il settore delle cure infermieristiche. È necessario adeguarlo, poiché i turni di lavoro a breve termine e le modifiche dell’ultimo minuto alla pianificazione sono tra le principali ragioni dell’elevato numero di abbandoni della professione, che occupa un elevato numero di donne con figli a carico. I turni a breve termine rendono particolarmente difficile conciliare vita professionale e vita privata, soprattutto se le modifiche sono frequenti. Inoltre gli orari di lavoro irregolari possono nuocere alla salute dei lavoratori. Tuttavia l’obiettivo di questa misura non è di limitare la libertà organizzativa delle istituzioni nelle quali esiste una pianificazione partecipata, spesso effettuata con più di quattro settimane di anticipo, bensì semplicemente di fissare un limite minimo per la comunicazione dei piani di servizio.
Il capoverso 1 stabilisce che il termine di preavviso per la comunicazione dei piani di servizio, compresi i servizi di picchetto e di reperibilità, non deve essere inferiore a quattro settimane. I turni di servizio non pianificati possono avere un impatto negativo sulla vita sociale e sulla
nità pubblica, no 100, disponibile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (art. 117b Cost.) > Attuazione della 2a tappa > Nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche > Documenti > Juristisches Gutachten zu ausgewählten Aspekten in Arbeitsverhältnissen in der Pflege. Tra l’altro, TF 4A_334/2017 consid. 2.3; 4A_523/2010 del 22.11.2010 consid. 5.1.
74 Elenco redatto dall’Ufficio federale della sanità pubblica, 2023. Disponibile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (art. 117b Cost.) > Attuazione della 2a tappa > Nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche > Documenti > Überblick über die Regelung der Arbeitsbedingungen in Gesamtarbeitsverträgen (GAV).
75 DTF 124 III 249 consid. 3a e b. Si veda anche il rapporto del Consiglio federale del 17 novembre 2021 « Réglementer le travail sur appel », n. 3.4, disponibile in tedesco o francese su www.parlamento.ch > Ricerca: 19.3748 Postulato Cramer
76 Elenco redatto dall’Ufficio federale della sanità pubblica, 2023. Disponibile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (art. 117b Cost.) > Attuazione della 2a tappa > Nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche > Documenti > Überblick über die Regelung der Arbeitsbedingungen in Gesamtarbeitsverträgen (GAV).