Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine
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soddisfazione lavorativa del personale ed è quindi auspicabile che non siano troppo frequenti. Allo stesso tempo, è talvolta inevitabile, nell’interesse delle cure ai pazienti, che il personale debba intervenire con breve preavviso. Il conseguente disturbo della vita privata e familiare deve quindi essere oggetto di una compensazione in tempo o in denaro supplementare compresa tra il 25 e il 50 per cento dei turni svolti. Se operativamente possibile, bisogna preferire la compensazione in tempo (cpv. 2). Dopo aver sentito le parti sociali (cfr. art. 14), il Consiglio federale può prevedere un termine di preavviso dei piani di servizio più lungo (cpv. 3), se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro, e fissa lo scaglionamento della compensazione in tempo o in denaro, a seconda del periodo di preavviso (cpv. 4). Il periodo inizia a decorrere dalla data in cui il datore di lavoro annuncia lo scostamento dai turni. Questo disciplinamento non ha alcun impatto sullo scambio volontario di turni tra lavoratori. Il capoverso 5 lettera a prevede che le disposizioni relative alla comunicazione dei piani di servizio, compresi i servizi di picchetto e di reperibilità (cpv. 1), e alla compensazione per i turni non pianificati (cpv. 2) non si applichino alle persone che si rendono disponibili volontariamente e in maniera generale per turni di servizio non pianificati (p. es. pool di personale), a condizione che nel relativo contratto di lavoro siano previste indennità forfettarie per questa forma d’impiego. Si rinuncia a fissare un importo minimo delle indennità forfettarie per non limitare inutilmente il margine di manovra dei datori di lavoro. Queste forme di lavoro flessibili, che possono comprendere ad esempio il lavoro su chiamata, sono per definizione concepite per impieghi a breve termine e sono accettate come tali dal personale, che ne vede anche i vantaggi. Tuttavia, devono essere pensate per il personale di sostegno. Non è concepibile che un’istituzione elabori modelli di lavoro di questo tipo per tutto il personale, perché ciò equivarrebbe a eludere le disposizioni definite dalla nuova legge speciale. Il capoverso 5 lettera b prevede una deroga simile per i lavoratori impiegati tramite prestatori secondo la LC.
Art. 14 Audizione delle parti sociali
Dopo aver sentito le parti sociali, il Consiglio federale emana prescrizioni che rientrano nel suo ambito di competenza conformemente agli articoli 5–9, 12 e 13. Il Consiglio federale si ispirerà anche alle norme convenute nei CCL esistenti.
Art. 15 Deroghe
Riguardo alla possibilità disciplinata in questo articolo di derogare mediante CCL alle nuove disposizioni di diritto federale, il Consiglio federale sottopone le due varianti ai partecipanti alla consultazione (cfr. n. 3.2).
- Variante 1: se tutte le condizioni di lavoro rette dagli articoli 5–13 sono contenute in un CCL (cpv. 1 lett. a) sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore, della regione o dell’azienda (cpv. 1 lett. b), il CCL può prevedere deroghe alle disposizioni degli articoli 5–13. Tutte le prescrizioni di cui ai suddetti articoli devono essere necessariamente disciplinate per evitare situazioni in cui la nuova legge si applicherebbe in maniera molto parziale, e per facilitare la sua esecuzione.
Per stipulare un CCL previsto all’articolo 15 dell’avamprogetto, le parti devono essere in grado di stipulare un CCL secondo le condizioni ammesse nel quadro dell’articolo 356 CO. Pertanto le associazioni dei lavoratori devono essere organizzate sotto forma di persone giuridiche, indipendenti dal datore di lavoro o da terzi e l’adesione a esse e la disdetta dell’adesione devono essere libere. L’obiettivo tuttavia è anche di assi- 36/56