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Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 13 pagine

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Ordinanza sull’imposizione minima «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17 Diritti di trattamento

1 L’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa competente per la tassazione può trattare i dati nel sistema d’informazione per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza.

2 L’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa può elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.

3 Le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa non competenti per la tassazione possono esaminare:

a. l’elenco dell’imposta integrativa;

b. i dati delle unità operative di un gruppo di imprese nella misura in cui dispongono di unità operative o di oggetti dell’imposta di tale gruppo di imprese.

4 L’AFC può trattare i dati del sistema d’informazione per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza.

5 L’AFC può elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.

Art. 18 Obblighi dell’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa

1 Un’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d’informazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’imposta integrativa.

2 Deve presentare i suoi dati per via elettronica.

3 Quando il suo obbligo fiscale cessa, l’unità operativa deve annunciarlo spontaneamente nel sistema d’informazione dell’imposta integrativa.

Sezione 4: Tassazione

Art. 19 Termini per la dichiarazione dell’imposta integrativa

1 L’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa deve presentare la dichiarazione dell’imposta integrativa all’amministrazione cantonale competente per l’imposta integrativa entro 15 mesi dalla fine dell’esercizio; la prima dichiarazione dal momento in cui il gruppo di imprese entra nel campo di applicazione delle prescrizioni modello GloBE deve essere presentata entro 18 mesi dalla fine del primo esercizio.

2 L’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa che omette di presentare la dichiarazione o la presenta incompleta viene sollecitata dall’amministrazione cantonale competente per l’imposta integrativa a rimediarvi entro un congruo termine.

Art. 20 Diritti di voto del gruppo di imprese

Se le prescrizioni modello GloBE prevedono diritti di voto per il gruppo di imprese, questi devono essere esercitati dall’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa unitamente alla presentazione della dichiarazione dell’imposta integrativa.