Progetto
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’imposizione minima «%ASFF_YYYY_ID»
assoggettamento all’imposta integrativa. La decisione è impugnabile con ricorso secondo l’articolo 24.
Capitolo 3: Responsabilità solidale, oneri giustificati dall’uso commerciale
Art. 6 Responsabilità solidale
Per l’imposta integrativa rispondono solidalmente tutte le unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese
Art. 7 Oneri giustificati dall’uso commerciale
L’imposta integrativa non può essere fatta valere come onere giustificato dall’uso commerciale ai fini delle imposte sull’utile della Confederazione e dei Cantoni.
Capitolo 4: Imposta integrativa svizzera
Art. 8 Campo di applicazione
1 Sono assoggettati all’imposta integrativa svizzera gli utili delle unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d’affari annua di 750 milioni di euro.
2 Se la Giurisdizione fiscale della società madre capogruppo applica un valore soglia inferiore alla cifra d’affari annua consolidata, gli utili delle sue unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera sono a loro volta assoggettati all’imposta integrativa svizzera.
3 Gli utili di un’unità operativa appartenente fiscalmente alla Svizzera sono assoggettati all’imposta integrativa svizzera indipendentemente dalla Giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente la società madre capogruppo.
Art. 9 Calcolo
L’imposta integrativa svizzera è calcolata per analogia conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle prescrizioni modello GloBE; per analogia sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle prescrizioni modello. Nel calcolo secondo l’articolo 5.2.3 delle prescrizioni modello GloBE l’imposta integrativa svizzera non viene dedotta.
Capitolo 5: Imposta integrativa internazionale
Art. 10 Campo di applicazione
1 L’imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle unità operative non appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui