Progetto
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’imposizione minima «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 21 Obbligo di informare delle unità operative dello stesso gruppo di
imprese
Su richiesta delle amministrazioni cantonali competenti per l’imposta integrativa le unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornire informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini della tassazione dell’imposta integrativa.
Art. 22 Disposizioni speciali per la decisione di tassazione
L’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa tassa l’imposta integrativa svizzera, l’IIR e l’UTPR con decisioni separate.
Sezione 5: Reclamo e ricorso
Art. 23 Reclamo
1 Il reclamo presentato dall’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa e dell’AFC, al Tribunale amministrativo federale.
2 L’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa e l’AFC possono ricorrere contro ogni decisione di tassazione.
3 Il termine di opposizione per ricorrere secondo il capoverso 2 è di:
a. 30 giorni dalla notificazione, per le decisioni di tassazione notificate all’amministrazione ricorrente;
b. 60 giorni dalla notificazione della decisione di tassazione all’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa, negli altri casi.
Art. 24 Ricorso
1 Gli articoli 140–145 LIFD9 sulla procedura di ricorso davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d’imposta o un’altra autorità cantonale non sono applicabili.
2 La decisione su reclamo pronunciata dall’amministrazione cantonale può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale. Anche l’AFC ha diritto di interporre ricorso.
3 Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale federale. Anche l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.
9 RS 642.11
10RS 173.32