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Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 13 pagine
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Ordinanza sull’imposizione minima «%ASFF_YYYY_ID»
2 La multa equivale di regola all’importo dell’imposta integrativa sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell’imposta sottratta.
3 Sono salve le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l’articolo 30.
4 È punito con la multa chiunque tenta di sottrarre un’imposta integrativa. La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata dell’imposta integrativa.
5 All’autodenuncia è applicabile per analogia l’articolo 181a LIFD15.
Art. 30 Istigazione, complicità, concorso
1 Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione dell’imposta integrativa, vi presta aiuto oppure, come rappresentante dell’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità dell’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa e risponde solidalmente per il pagamento dell’imposta integrativa sottratta.
2 La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.
3 All’autodenuncia sono applicabili per analogia gli articoli 177 capoverso 3 e 181a LIFD16.
4 I capoversi 1–3 sono applicabili per analogia alla persona giuridica che, nell’esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato a sottrazioni dell’imposta integrativa commesse dall’unità operativa.
Art. 31 Procedura e prescrizione
1 La procedura è disciplinata per analogia dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD17.
2 Sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso. La giurisdizione penale è esclusa.
3 Alla prescrizione dell’azione penale e alla riscossione e prescrizione delle multe e delle spese sono applicabili per analogia gli articoli 184 e 185 LIFD.
Sezione 2: Delitti fiscali
Art. 32 Frode dell’imposta integrativa
1 Chiunque, per commettere una sottrazione dell’imposta integrativa ai sensi dell’articolo 29, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre
15 RS 642.11
16 RS 642.11
17 RS 642.11