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Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 13 pagine
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Ordinanza sull’imposizione minima «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 7: Ripartizione del gettito lordo
Art. 13
1 Il gettito lordo dell’imposta integrativa svizzera su attività delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esenti dall’imposta sull’utile conformemente all’articolo 56 LIFD5, assoggettate all’imposizione minima secondo le prescrizioni modello GloBE, spetta al rispettivo ente pubblico.
2 Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell’imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all’appartenenza fiscale delle unità operative cui è stata imputata l’imposta integrativa. Se un’unità operativa dispone di oggetti dell’imposta in più Cantoni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all’imputazione a tali oggetti dell’imposta.
Capitolo 8: Procedura
Sezione 1: Diritto applicabile
Art. 14
Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, gli articoli 102–173 LIFD6 concernenti la procedura sono applicabili per analogia.
Sezione 2: Competenza territoriale
Art. 15
1 Gli articoli 105–108 LIFD7 non sono applicabili.
2 L’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa tassa l’imposta integrativa delle unità operative che appartengono fiscalmente al Cantone all’inizio dell’esercizio.
3 Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall’AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo l’articolo 24.
4 L’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dalle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e dall’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa.
5 L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.