Progetto
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’imposizione minima «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 3: Sistema d’informazione dell’imposta integrativa
Art. 16 Organizzazione, contenuto
1 Per attuare l’imposizione minima le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa gestiscono congiuntamente un sistema d’informazione.
2 Nel sistema possono trattare dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, per quanto tali dati siano necessari per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.
3 La Confederazione predispone un portale per accedere al sistema d’informazione.
4 Il sistema d’informazione serve in particolare a:
a. alla tenuta di un elenco centrale dell’imposta integrativa delle unità operative assoggettate all’imposta integrativa;
b. alla presentazione alle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e al trattamento per via elettronica delle dichiarazioni dell’imposta integrativa così come di altre notificazioni delle unità operative assoggettate all’imposta integrativa;
c. alla notificazione elettronica delle tassazioni e delle decisioni delle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa;
d. allo scambio di informazioni tra le unità operative assoggettate all’imposta integrativa e le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa.
5 Il sistema d’informazione contiene segnatamente i seguenti dati:
a. le dichiarazioni dell’imposta integrativa, inclusi gli allegati;
b. le decisioni di tassazione;
c. la ripartizione del gettito lordo dell’imposta integrativa tra i Cantoni e la Confederazione;
d. le unità operative all’estero.
6 L’elenco centrale dell’imposta integrativa contiene segnatamente i seguenti dati delle unità operative assoggettate all’imposta integrativa:
a. la ditta;
b. la sede;
c. il numero d’identificazione delle imprese (IDI);
d. le persone autorizzate a rappresentare le unità operative.
7 Le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e l’AFC utilizzano sistematicamente l’IDI per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.
8 L’articolo 112a LIFD8 non è applicabile.