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Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 13 pagine

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Ordinanza sull’imposizione minima «%ASFF_YYYY_ID»

3 Le prescrizioni modello GloBE devono essere interpretate in particolare secondo il relativo commentario4 e le pertinenti normative dell’OCSE/G20.

4 Nell’applicazione delle prescrizioni modello, la Svizzera è considerata come «implementing jurisdiction» ai sensi degli articoli 2.1, 2.4, 2.6, 6.5, 8, 9.3.5, 9.4.1 e 10.1.1 delle prescrizioni modello GloBE.

Art. 3 Unità operative

Sono considerate unità operative le «constituent entities» secondo l’articolo 1.3.1 delle prescrizioni modello GloBE.

Art. 4 Imposta integrativa svizzera in caso di joint venture

Se un titolare di partecipazioni in joint venture rientra nel campo di applicazione delle prescrizioni modello GloBE, ai fini dell’imposta integrativa svizzera la joint venture secondo l’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE e le sue unità operative sono considerate come gruppo di imprese a sé stante.

Capitolo 2: Unità operative assoggettate

Art. 5

1 L’unità operativa fiscalmente appartenente alla Svizzera assoggettata conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle prescrizioni modello GloBE all’imposta integrativa internazionale secondo l’«Income Inclusion Rule» (IIR) è anche assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR.

2 Se in Svizzera non è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR alcuna unità operativa o vi è assoggettata più di un’unità operativa, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR:

a. l’unità operativa con l’utile netto medio più elevato dei tre esercizi precedenti, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni;

b. in assenza di un utile netto secondo la lettera a, l’unità operativa con il capitale proprio medio più elevato dei tre esercizi precedenti.

3 Nel caso di una joint venture secondo l’articolo 4 è assoggettata all’imposta integrativa svizzera l’unità operativa capogruppo appartenente fiscalmente alla Svizzera. L’ordine di assoggettamento è retto dal capoverso 2.

4 Se un gruppo di imprese contesta l’obbligo di assoggettamento all’imposta integrativa in Svizzera, un’unità operativa appartenente fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese può esigere dall’amministrazione cantonale competente per l’imposta integrativa una decisione in merito alla sussistenza del proprio obbligo di

4 Il commentario è consultabile gratuitamente all’indirizzo www.oecd.org/tax/beps/taxchallenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf.