Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/16: Modifica dell’ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 40 pagine

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anche se la quantità di scorte dovesse nuovamente essere adeguata. In tal senso, occorre prevedere una procedura specifica da seguire in caso di necessità.

Occorre esaminare in che misura la flessibilizzazione dei volumi delle scorte obbligatore auspicata da alcune imprese sia fattibile e opportuna dal punto di vista della sicurezza dell'approvvigionamento.

4.3. Ripercussioni finanziarie

I costi generati dall’adeguamento delle scorte obbligatorie nel settore alimentare devono essere indennizzati per il tramite dell’attuale sistema di fondi di garanzia conformemente agli articoli 16 segg. LAP. Questi costi incidono sul consuntivo della Confederazione. In primo luogo, nel settore delle scorte obbligatorie di cereali e alimenti per animali, oli e grassi commestibili nonché zucchero diminuiranno le entrate federali, dato che il necessario aumento dei contributi federali ai fondi di garanzia andrà a scapito dei dazi doganali riscossi. Per queste merci vigono dazi tariffari e i contributi al fondo di garanzia sono compresi nell’imposizione doganale. Se accordi internazionali o le regolamentazioni vigenti sul mercato impongono una riduzione dell’imposizione doganale, vanno in primo luogo ridotte le aliquote dei dazi doganali e soltanto in secondo luogo l’importo dei contributi al fondo di garanzia (art. 19 LAP). In seconda battuta, se non possono essere prelevati sufficienti contributi per il fondo di garanzia, spetta alla Confederazione assumere i costi non coperti per la costituzione delle scorte obbligatorie.

Qui di seguito si illustra più in dettaglio il sistema dei fondi di garanzia, prima di passare alla stima dei costi supplementari per le scorte obbligatorie.

4.3.1. Sistema dei fondi di garanzia

In virtù della LAP il Consiglio federale può rendere obbligatoria la costituzione di scorte per alcuni beni di importanza vitale. I settori interessati dalla costituzione di scorte obbligatorie possono riunirsi in organizzazioni di diritto privato e istituire fondi di garanzia per i singoli gruppi di beni al fine di coprire le spese di deposito e i costi di capitale e per compensare le fluttuazioni di prezzo delle merci depositate. La costituzione di un’organizzazione specifica è facoltativa, ma una volta creata la Confederazione ne rende obbligatoria l’affiliazione per i depositari di scorte. Al momento tutti i settori assoggettati dal Consiglio federale alla costituzione di scorte obbligatorie dispongono di un fondo di garanzia.

Per sostenere il fondo di garanzia esistono due sistemi: quello della prima messa in circolazione, che prevede il prelievo di contributi sia sui beni importati sia su quelli prodotti in Svizzera, e quello dell’autorizzazione generale d’importazione, in cui vengono tassate solamente le importazioni.

Réservesuisse, che gestisce il fondo di garanzia per le derrate alimentari e gli alimenti per animali, applica il sistema dell’autorizzazione generale d’importazione. I contributi al fondo di garanzia sono prelevati agli importatori delle merci sottoposte all’obbligo di costituire scorte obbligatorie basandosi sui dati trasmessi dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Conformemente all’articolo 16 capoverso 5 LAP, la riscossione di contributi non è ammessa su