Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/16: Modifica dell’ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 40 pagine

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derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale.

Anche l’impiego dei mezzi finanziari è disciplinato per legge: essi possono solamente coprire le spese di deposito e i costi di capitale, compensare le fluttuazioni di prezzo e ammortizzare le merci delle scorte obbligatorie (art. 22 OAEP, RS 531.11), nonché essere utilizzati per gestire e amministrare le organizzazioni preposte. Le imprese sono indennizzate per le spese di deposito in base a criteri uniformi.

I mezzi finanziari di un fondo non appartengono né alle imprese tenute a versare i contributi né alla Confederazione: rappresentano un patrimonio separato privato, soggetto a restrizioni di diritto pubblico della facoltà di disporne e sono posti sotto la supervisione della Confederazione. La costituzione, la modifica e lo scioglimento del fondo di garanzia e del suo statuto devono essere approvate dal DEFR. I relativi regolamenti vengono sottoposti all’approvazione dell’UFAE. Quest’ultimo vigila affinché i contributi siano utilizzati conformemente allo scopo previsto secondo il principio della liquidazione senza utili né perdite per i depositari di scorte. Se necessario, ordina le misure del caso.

L’importazione delle merci per le quali vige l’obbligo di costituire scorte sottostà all’obbligo di autorizzazione generale d’importazione. Agli importatori che non hanno stipulato un contratto per la costituzione di scorte con l’AEP l’autorizzazione viene concessa soltanto se si impegnano a versare al fondo di garanzia lo stesso importo che dovrebbero versare in virtù di un contratto di scorte obbligatorie.

4.3.2. Impiego dei mezzi del fondo di garanzia – ammortamenti

I mezzi finanziari del fondo di garanzia servono a indennizzare le imprese per le spese di deposito delle scorte (costi di finanziamento per il capitale proprio messo a disposizione dai depositari di scorte, costi di deposito, ma anche spese per la movimentazione e la corretta conservazione, per le assicurazioni, i trasporti, le perdite di peso e qualità nonché le spese di gestione delle scorte).

Inoltre, ai depositari di scorte vengono versati dei cosiddetti ammortamenti per finanziare le scorte e per ridurre il rischio di un deprezzamento della merce stoccata. Questi versamenti possono essere equiparati a un prestito senza interessi.

La Figura 9 mostra in modo schematico i conteggi fra il fondo di garanzia e i depositari di scorte per compensare le fluttuazioni di prezzo delle merci al momento della costituzione e della riduzione delle scorte.

L’importo degli ammortamenti (mutuo) corrisponde alla differenza fra il prezzo di conteggio (PAE), vale a dire il valore di mercato del prodotto al momento dell’immagazzinamento, e il prezzo di base fissato dall’organizzazione delle scorte obbligatorie PBE). Il prezzo di base definisce la quota del capitale proprio del depositario di scorte rispetto al valore della merce. Al momento della liquidazione delle scorte obbligatorie, il depositario delle scorte deve rimborsare il mutuo al fondo di garanzia. L’ammontare del rimborso corrisponde al valore di mercato