Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/16: Modifica dell’ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 40 pagine

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basso negli anni scorsi, arrivando persino a essere negativo. All’aumento dei tassi d’interesse sui mercati dei capitali, i costi di capitale aumentano conformemente al tasso SARON. Per questo, nel 2019 le Camere federali hanno adottato un credito d’impegno per garanzie federali sui mutui per scorte obbligatorie di 540 milioni di franchi per il periodo 2019 – 2024. Questo limite di credito comprende anche le scorte obbligatorie di oli minerali e concimi. Il limite rimane al momento molto poco sfruttato, probabilmente in ragione della situazione sul mercato dei capitali. All’aumento degli interessi sul capitale corrisponderà prevedibilmente anche un incremento delle richieste di credito. Nel fissare l’importo del credito d’impegno valido dal 2025 deve quindi essere considerato l’aumento previsto dei volumi delle scorte obbligatorie.

Se la Confederazione non dovesse fornire garanzie federali sui mutui per scorte obbligatorie, i costi di capitale per le scorte sarebbero più alti, dato che – con grande probabilità – nel calcolare i crediti concessi le banche procederebbero diversamente. Per coprire i maggiori costi di capitale dovrebbero aumentare i contributi al fondo di garanzia, che andrebbero a scapito delle entrate doganali federali.

Se il fondo di garanzia in quanto fornitore di un mutuo fosse interessato dal fallimento di un’impresa, i suoi crediti non beneficerebbero di un trattamento privilegiato, accrescendo in tal modo il rischio di perdite per il fondo di garanzia. Le perdite di un fallimento devono dunque essere assorbite tramite maggiori contributi al fondo di garanzia.

4.3.4. Problemi di finanziamento nel settore delle derrate alimentari e degli alimenti per animali

Il finanziamento delle scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali avviene tramite il prelievo, alla dogana, di contributi per il fondo di garanzia. Nel quadro legale odierno questo sistema presenta alcune problematiche relative al finanziamento.

Da un lato, gli impegni della Svizzera nei confronti dell’OMC, dei partner di libero scambio e dei Paesi in via di sviluppo limitano l’ammontare dei contributi al fondo di garanzia che potrebbero essere prelevati all’atto dell’importazione di beni agricoli. Il finanziamento del fondo di garanzia è pubblico, dato che l’obbligo di versare contributi sorge al momento dell’importazione. Stando alle disposizioni dell’OMC, i contributi al fondo di garanzia sono considerati parte dei tributi doganali (tributi simili ai dazi). L’importo totale dei contributi al fondo di garanzia e dell’aliquota di dazio non deve dunque superare le aliquote dei dazi doganali massime vincolanti stabilite dall’OMC e negli accordi di libero scambio.

Per i cereali vigono misure di protezione doganale, come ad esempio il sistema dei prezzi soglia applicato alle importazioni di alimenti per animali (art. 20 LAgr). I tributi doganali, e quindi i contributi al fondo di garanzia, dipendono dai prezzi del mercato mondiale e/o dai prezzi franco dogana svizzera per tali alimenti. Il finanziamento del fondo di garanzia per i cereali non avviene solamente in base ai criteri rilevanti per l’approvvigionamento, ma – in virtù dell’abbinamento con le misure di protezione doganale – anche in base alle disposizioni di politica agraria.